COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: 1) il signor Gabriele SPATARI, Collaboratore della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui alI’art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., per avere svolto arbitrariamente e senza averne titolo, in occasione della gara in esame, le funzioni di allenatore della squadra dell’US Mammola, essendo privo di tesseramento per la stessa Società o per altre affiliate alla F.I.G.C, come meglio descritto nella parte motiva; 2) il signor Isidoro MACRI’, Dirigente della Società US Mammola, in posizione di inibito; 3) il signor Cosimo BRUZZESE, Dirigente ed Accompagnatore ufficiale dell’US Mammola per rispondere della violazione dell’art. 7, commi I, 2 e 5, del C.G.S. per avere rivolto ai tesserati della società GS Bianco ASD, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, per disputare la gara di campionato, l’invito a tenere un contegno in campo tale da alterare il regolare svolgimento della gara in questione, agevolando il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra dell’US Mammola, in procinto di retrocessione; e per avere innescato con i Dirigenti avversari, a causa della sconfitta subita, un violento scontro verbale, sedato dai Carabinieri, come meglio descritto nella parte motiva, condotta quest’ultima da porsi come diretta conseguenza del mancato accoglimento, da parte dei tesserati della squadra avversaria, dell’invito illecito ricevuto prima che iniziasse la gara e comunque di per sé idoneo ad integrare ulteriormente la violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. I, comma I, del CGS. 4)Antonio AGOSTINO, Dirigente della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per avere sottoscritto, in qualità di Accompagnatore ufficiale della squadra del Mammola, la distinta in cui arbitrariamente e senza averne titolo, perché mai tesserato, era elencato, quale allenatore, il collaboratore della Società Gabriele Spasari, come meglio descritto nella parte motiva; 5) il signor Mario CARONE, Presidente del GS Bianco ASD; 6) la signora Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD; 7) il signor Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD; 8) il signor Leo VERSACE, calciatore del GS Bianco ASD; per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. per avere omesso di informare i competenti organi federali del tentativo di illecito sportivo posto in essere dai due Dìrigentì dell’US Mammola, Macrì e Bruzzese, i quali, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, li avevano invitati a tenere una condotta alterativa del regolare svolgimento della gara da disputarsi, in modo da agevolare il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra delI’US Mammola; il tutto come meglio descritto nella parte motiva; 9) la Società US MAMMOLA, per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri Dirigenti Cosimo Bruzzese, Isidoro Macrì, Antonio Agostino ed al collaboratore, non tesserato, Gabriele Spasari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 4, del C.G.S.; 10) la Società GS BIANCO ASD, per rispondere, a titolo sia diretto che oggettivo, delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Mario Carone, ai propri Dirigenti Giuseppa Bevilacqua e Carmine Morelli, nonché al proprio calciatore Leo Versace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi I e 2, del C.G.S.. 6) Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD; 7) Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD; 8) Leo VERSACE, calciatore del GS Bianco ASD; 9) la Società US MAMMOLA; 10) la Società GS BIANCO ASD;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: 1) il signor Gabriele SPATARI, Collaboratore della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui alI’art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., per avere svolto arbitrariamente e senza averne titolo, in occasione della gara in esame, le funzioni di allenatore della squadra dell’US Mammola, essendo privo di tesseramento per la stessa Società o per altre affiliate alla F.I.G.C, come meglio descritto nella parte motiva; 2) il signor Isidoro MACRI’, Dirigente della Società US Mammola, in posizione di inibito; 3) il signor Cosimo BRUZZESE, Dirigente ed Accompagnatore ufficiale dell’US Mammola per rispondere della violazione dell’art. 7, commi I, 2 e 5, del C.G.S. per avere rivolto ai tesserati della società GS Bianco ASD, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, per disputare la gara di campionato, l’invito a tenere un contegno in campo tale da alterare il regolare svolgimento della gara in questione, agevolando il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra dell’US Mammola, in procinto di retrocessione; e per avere innescato con i Dirigenti avversari, a causa della sconfitta subita, un violento scontro verbale, sedato dai Carabinieri, come meglio descritto nella parte motiva, condotta quest’ultima da porsi come diretta conseguenza del mancato accoglimento, da parte dei tesserati della squadra avversaria, dell’invito illecito ricevuto prima che iniziasse la gara e comunque di per sé idoneo ad integrare ulteriormente la violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. I, comma I, del CGS. 4)Antonio AGOSTINO, Dirigente della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per avere sottoscritto, in qualità di Accompagnatore ufficiale della squadra del Mammola, la distinta in cui arbitrariamente e senza averne titolo, perché mai tesserato, era elencato, quale allenatore, il collaboratore della Società Gabriele Spasari, come meglio descritto nella parte motiva; 5) il signor Mario CARONE, Presidente del GS Bianco ASD; 6) la signora Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD; 7) il signor Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD; 8) il signor Leo VERSACE, calciatore del GS Bianco ASD; per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. per avere omesso di informare i competenti organi federali del tentativo di illecito sportivo posto in essere dai due Dìrigentì dell’US Mammola, Macrì e Bruzzese, i quali, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, li avevano invitati a tenere una condotta alterativa del regolare svolgimento della gara da disputarsi, in modo da agevolare il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra delI’US Mammola; il tutto come meglio descritto nella parte motiva; 9) la Società US MAMMOLA, per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri Dirigenti Cosimo Bruzzese, Isidoro Macrì, Antonio Agostino ed al collaboratore, non tesserato, Gabriele Spasari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 4, del C.G.S.; 10) la Società GS BIANCO ASD, per rispondere, a titolo sia diretto che oggettivo, delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Mario Carone, ai propri Dirigenti Giuseppa Bevilacqua e Carmine Morelli, nonché al proprio calciatore Leo Versace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi I e 2, del C.G.S.. 6) Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD; 7) Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD; 8) Leo VERSACE, calciatore del GS Bianco ASD; 9) la Società US MAMMOLA; 10) la Società GS BIANCO ASD; 1) il signor Gabriele SPATARI, Collaboratore della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui alI’art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., per avere svolto arbitrariamente e senza averne titolo, in occasione della gara in esame, le funzioni di allenatore della squadra dell’US Mammola, essendo privo di tesseramento per la stessa Società o per altre affiliate alla F.I.G.C, come meglio descritto nella parte motiva; 2) il signor Isidoro MACRI’, Dirigente della Società US Mammola, in posizione di inibito; 3) il signor Cosimo BRUZZESE, Dirigente ed Accompagnatore ufficiale dell’US Mammola, per rispondere della violazione dell’art. 7, commi I, 2 e 5, del C.G.S. per avere rivolto ai tesserati della società GS BIANCO ASD, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, per disputare la gara di campionato, l’invito a tenere un contegno in campo tale da alterare il regolare svolgimento della gara in questione, agevolando il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra dell’US Mammola, in procinto di retrocessione; e per avere innescato con i Dirigenti avversari, a causa della sconfitta subita, un violento scontro verbale, sedato dai Carabinieri, come meglio descritto nella parte motiva, condotta quest’ultima da porsi come diretta conseguenza del mancato accoglimento, da parte dei tesserati della squadra avversaria, dell’invito illecito ricevuto prima che iniziasse la gara e comunque di per sé idoneo ad integrare ulteriormente la violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. I, comma I, del CGS.; 4) Antonio AGOSTINO, Dirigente della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per avere sottoscritto, in qualità di Accompagnatore ufficiale della squadra del Mammola, la distinta in cui arbitrariamente e senza averne titolo, perché mai tesserato, era elencato, quale allenatore, il collaboratore della Società Gabriele Spatari, come meglio descritto nella parte motiva; 5) il signor Mario CARONE, Presidente del GS Bianco ASD; 6) la signora Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS BiancoASD; 7) il signor Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD; 8) il signor Leo VERSACE, calciatore del GS BiancoASD; per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. per avere omesso di informare i competenti organi federali del tentativo di illecito sportivo posto in essere dai due Dirigenti dell’US Mammola, Macrì’ e Bruzzese, i quali, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, li avevano invitati a tenere una condotta alterativa del regolare svolgimento della gara da disputarsi, in modo da agevolare il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra delI’US Mammola; il tutto come meglio descritto nella parte motiva; 9) la Società US MAMMOLA, per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri Dirigenti Cosimo Bruzzese, Isidoro Macrì, Antonio Agostino ed al collaboratore, non tesserato, Gabriele Spatari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 4, del C.G.S.; 10) la Società GS BIANCO ASD, per rispondere, a titolo sia diretto che oggettivo, delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Mario Carone, ai propri Dirigenti Giuseppa Bevilacqua e Carmine Morelli, nonché al proprio calciatore Leo Versace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi I e 2, del C.G.S.. Argomenta la Procura Federale - in data 14.02.2012, il Comando della Stazione Carabinieri di Mammola (RC) segnalava al G.S.T. del C.R. Calabria i fatti violenti accaduti nel corso della gara del Campionato di 1^ categoria Mammola - Africo, disputata in data 11.02.2012 (oggetto di trattazione nell’ambito del procedimento n. 976/11-12, definito dall’Ufficio con il deferimento alla C.D.T. Calabria dei soggetti individuati quali responsabili); i Militari dell’Arma, con la stessa relazione, segnalavano che, al termine della gara Mammola - Bianco, disputata a Mammola, l’08.02.2012, nei locali attigui agli spogliatoi si era verificata un’accesa e violenta discussione tra i tesserati di entrambe le squadre, che non era sfociata in vera e propria rissa grazie al loro tempestivo intervento; nella circostanza, la Dirigenza ed i calciatori dell’US Mammola avevano contestato ai colleghi del GS Bianco ASD il mancato rispetto dell’accordo intercorso in occasione della partita di andata, del 02.10.2011, secondo cui, presumibilmente, la squadra del Mammola avrebbe agevolato l’esito dell’incontro in favore del Bianco e quest’ultima squadra si sarebbe dovuta disobbligare nell’incontro di ritorno, cosa che non era avvenuta, essendo la gara terminata con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti. - il Presidente del C.R. Calabria, in data 07.03.2012, trasmetteva, per il seguito di competenza, la predetta nota dei Carabinieri di Mammola alla Procura Federale. Considerato che, nel corso delle audizioni dei tesserati dell’US Mammola, svolte dal Collaboratore della Procura Federale, Dott. Francesco De Domenico, è emerso quanto segue: -il signor Antonio AGOSTINO. Dirigente nonché Accompagnatore ufficiale del Mammola in occasione della gara Mammola - Bianco, ha dichiarato che la partita era stata combattuta e molto impegno avevano profuso entrambe le squadre e la sconfitta, per 0-1, della squadra di casa aveva ingenerato delusione e rammarico tra i calciatori del Mammola, avevano vivacemente protestato nei confronti dei tesserati del GS Bianco ASD per essersi gli stessi impegnati fino allo spasimo, ma i Carabinieri presenti erano riusciti a calmare tutti; e di non essere al corrente di eventuali pre-accordi intercosi tra le due Società, infatti, egli non era presente alla gara di andata; - il signor Cosimo BRUZZESE, Dirigente dell’US Mammola, ha riferito che, nel momento in cui era giunta al campo sportivo di Mammola la compagine della squadra del Bianco, “egli aveva invitato con calma e senza forzatura i calciatori ed i dirigenti del GS Bianco ASD a non impegnarsi al massimo ed a disputare una gara tranquilla, perché la propria squadra desiderava salvarsi dalla retrocessione, anche in considerazione del fatto che all’andata la squadra del Bianco aveva vinto la partita”; la risposta di alcuni calciatori ospiti era stata testualmente: “Sul campo si vedrà”. Al termine della gara, a causa del considerevole impegno profuso dai calciatori ospiti, era scoppiato un lungo ed acceso dibattito tra i tesserati delle due Società, sedato dai Carabinieri presenti; - il signor Isidoro MACRI’, Dirigente deIl’US Mammola, ha dichiarato che, all’arrivo della squadra del Bianco, nella zona adiacente gli spogliatoi, aveva chiesto al Dirigente della Società GS Bianco ASD, signor Carmine Morelli ed ai suoi calciatori, signori Salvatore Favasulli e Leo Versace, che conosceva da tempo, di “non fare la partita della vita e di non impegnarsi al massimo”, i tesserati della squadra del Bianco avevano risposto: “che avrebbero giocato come avevano disputato tutte le partite, impegnandosi per vincere”, cosa che effettivamente si era poi verificata, avendo vinto la squadra del Bianco la gara con il risultato di 0-1; aggiungeva che, al termine della gara, a causa del particolarmente nervosismo si era certamente lasciato sfuggire alcune parole di troppo contro i tesserati della società avversaria e nella circostanza i Carabinieri, anch’essi presenti nella zona degli spogliatoi, avendo udito le proprie esternazioni, lo avevano acclarato; - il Signor Gabriele SPATARI, che, da accertamenti praticati presso il C.R. Calabria non è risultato tesserato in alcun modo per l’US Mammola e né per altre Società affiliate alla F.I.GC, ha svolto, in occasione della gara in esame, arbitrariamente le funzioni di allenatore della squadra del Mammola, risultando anche elencato nella relativa distinta, ha confermato l’esito di tali accertamenti ed ha dichiarato che, prima dell’inizio della gara, il Dirigente Isidoro Macrì, vero e proprio factotum dell’US Mammola, aveva pregato, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, i tesserati della Società GS Bianco ASD, “di non doversi impegnare al massimo e di non fare la partita della vita in quanto alla squadra del Mammola servivano i punti” ed al termine della gara, a causa della sconfitta non prevista e subita dalla squadra del Mammola, lo stesso Dirigente Macrì era molto adirato e contrariato per l’esito della gara, per cui si era reso protagonista negli spogliatoi “di scene”, cui avevano assistito i Carabinieri della locale Stazione, presenti. Rilevato che il Dirigente lsidoro Macrì, il giorno della gara Mammola - Bianco del 08.02.2012, era in posizione di inibito, per tutto il periodo dal 07.01.2012 al 12.03.2012, per avere egli rivolto frasi offensive e minacciose e strattonato per la maglia l’Arbitro, in occasione della gara del 07.01.2012, Mammola - Comprensorio Lazzaro (il Provvedimento del G.S.T. del C.R. Calabria era stato pubblicato sul C.U. del 12.01.2012 dello stesso C.R. Calabria); considerato che, nel corso delle audizioni dei tesserati della Società GS Bianco ASD, svolte dal predetto Collaboratore della Procura Federale, è emerso quanto segue: - il signor Mario CARONE, Presidente del GS Bianco ASD, ha dichiarato di poter escludere, nel modo più assoluto, che fossero intercorse intese con i Dirigenti dell’US Mammola per concordare i risultati delle due gare, di andata e di ritorno; all’arrivo con la squadra al campo sportivo di Mammola aveva sentito gridare da parte di qualche Dirigente avversario “Non fate la partita della vita e non vi impegnate perché dobbiamo salvarci” nella circostanza qualche tesserato della propria comitiva aveva risposto: “siamo venuti per giocare come abbiamo sempre fatto e quindi per vincere la gara” al termine della partita, a causa della loro vittoria per 0-1, si era scatenato un aspro e violento dibattito tra le due Dirigenze, che fortunatamente si era concluso senza incidenti grazie anche al tempestivo intervento deì Carabinieri, presenti; non aveva ritenuto opportuno denunciare agli Organi della Giustizia Federale i fatti accaduti prima e dopo la gara disputata contro la squadra del Mammola, ritenendo le parole pronunciate dai Dirigenti dell’US Mammola“semplici frasi buttate al vento”; - la signora Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD, ha dichiarato che, quando era giunta all’impianto sportivo di Mammola, erano già sul posto i Dirigenti della Società locale, tra i quali, il signor Isidoro Macrì e questi e qualche altro suo collega, rivolti verso i Dirigenti ed i calciatori della propria Società, avevano testualmente proferito: “Non fate la partita della vita e non vi impegnate al massimo perché ci dobbiamo salvare” a tale intimazione i propri Dirigenti rispondevano “ Noi giocheremo come abbiamo sempre fatto e per vincere questa gara, e sul campo si vedrà; al termine della gara, che era stata molto combattuta e si era conclusa con la vittoria della propria squadra, nei pressi degli spogliatoi si era accesa una furiosa rissa tra i calciatori ed i dirigenti delle due Società; la rissa era stata sedata dai Carabinieri che erano riusciti a portare la calma; la propria Dirigenza non aveva ritenuto opportuno denunciare agli Organi Federali le richieste illecite dei Dirigenti della Società dell'US Mammola, ritenendole prive di un reale significato; - il signor Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD, ha riferito che, all’arrivo all’impianto sportivo dei Dirigenti e dei calciatori della propria Società, nei pressi degli spogliatoi aveva sentito un Dirigente locale pronunciare: “Non fate la partita della vita e non vi impegnate per vincere, la risposta dei propri tesserati era stata: “ Noi giochiamo come abbiamo sempre fatto, senza alcun compromesso e per vincere la gara” escludeva che fosse intervenuto qualsiasi tipo di accordo tra le sue Società, in occasione della gara di andata; al termine della gara di Mammola i tessutati della Società locale erano infuriati per la sconfitta subita, in quanto la loro squadra era in procinto di retrocedere in 2^Categoria; il tentativo di rissa era stato evitato per l’intervento dei Carabinieri presenti; la propria Società non aveva ritenuto opportuno denunciare i fatti accaduti, perché non erano da prendere in alcuna considerazione; - il signor Vincenzo LEONE, Allenatore della prima squadra del GS Bianco ASD, ha dichiarato che: in occasione della gara di andata Bianco - Mammola non allenava ancora la squadra del Bianco; quando era giunto con la squadra al campo sportivo di Mammola, per disputare la gara di ritorno, aveva notato alcune persone del luogo nei pressi dell’ingresso dell’impianto sportivo; non si era fermato ed era entrato subito negli spogliatoi, per cui non aveva avuto modo di udire commenti o richieste da parte dei presenti; al termine della gara aveva notato un acceso scontro verbale tra i Dirigenti delle due Società, sedato subito dai Carabinieri presenti; - il signor Salvatore FAVASULI, calciatore della squadra del GS Bianco ASD, ha dichiarato che, in occasione della gara di andata Bianco - Mammola, non era ancora tesserato per il GS Bianco ASD; quando era giunto a Mammola per disputare la gara di ritorno non si era soffermato all’ingresso dell’impianto sportivo, ma era entrato subito negli spogliatoi, per cui non aveva udito alcuna richiesta avanzata dai Dirigenti locali; la gara era stata molto combattuta ed impegnativa, perché la propria squadra era prima in classifica mentre gli avversari lottavano per non retrocedere; al termine della gara aveva assistito ad un’animata discussione tra i Dirigenti delle due Società, che, grazie all’intervento dei Carabinieri presenti, non era degenerata in vera e propria rissa; - il signor Leo VERSACE, calciatore della squadra del GS Bianco ASD, ha dichiarato che quando era giunto a di Mammola, nei pressi dell’ingresso del campo sportivo, sostavano già alcuni Dirigenti dell’US Mammola, tra cui il signor Isidoro Macrì, i quali, al loro passaggio per accedere negli spogliatoi, avevano detto: “Non fate la partita della vita non vi impegnate perché oggi dobbiamo vincere per salvarci” a tale richiesta la loro risposta era stata: “ Noi siamo venuti per giocare come sempre e vincere la partita; la gara era stata molto combattuta e si era conclusa con la loro vittoria, grazie alla rete segnata proprio da lui; nessuno aveva preso in considerazione le frasi pronunciate dai Dirigenti del Mammola ed, infatti, la vittoria conseguita dalla loro squadra testimoniava l’impegno da essi profuso durante tutto l’incontro; al termine della gara, i Dirigenti locali erano molto delusi e nello stesso tempo infuriati per avere perso la gara, ed innescavano un’accesa discussione, che non degenerava solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. Rilevato che, l’ipotesi formulata dai Carabinieri della Stazione di Mammola con la relazione inviata al G.S.T. presso il C.R. Calabria, riguardo al fatto che l’accesa e violenta discussione verbale verificatasi, al termine della gara dell’08.02.2012, tra i Dirigenti delle Società US Mammola e GS Bianco ASD, fosse derivata dal presunto mancato rispetto dell’accordo, che sarebbe intercorso in occasione della gara di andata del 02.10.2011, in base al quale, “presumibilmente”, la squadra del Mammola avrebbe agevolato l’esito dell’incontro in favore della squadra del Bianco nella gara di andata e quest’ultima squadra si sarebbe dovuta disobbligare nella gara di ritorno, non ha trovato, a seguito degli accertamenti svolti, idonei e tangibili elementi di riscontro, idonei a conferire valore probatorio all’ipotesi stessa. Considerato, tuttavia, che risulta essere emerso, in modo univoco ed obiettivo, sulla base delle varie testimonianze raccolte ed anche per le sostanziali ammissioni rese dagli stessi Dirigenti interessati, che, nella circostanza relativa alla gara di ritorno, i sig.ri Cosimo Bruzzese ed Isidoro Macrì, quest’ultimo in posizione di inibito, hanno espressamente rivolto ai tesserati del GS Bianco, al loro arrivo a Mammola, nei pressi degli spogliatoi del locale campo sportivo, l’invito ad alterare il regolare svolgimento ed agevolare il risultato della gara, che di lì a poco si sarebbe disputata, in favore della loro squadra, per evitare che quest’ultima subisse la retrocessione alla categoria inferiore; manifestando, inoltre, al termine della gara, un violento risentimento nei confronti della Dirigenza ospite, a seguito della sconfitta subita dalla loro squadra. Dalla complessiva indagine, emergono le responsabilità a carico dei soggetti deferiti, ritenuto: - che la condotta in esame integri la fattispecie di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 5 del CGS, trattandosi di atti evidentemente diretti ad alterare lo svolgimento e lo stesso risultato della gara in questione e ad assicurare un vantaggio in classifica per la squadra della US Mammola; con conseguente responsabilità oggettiva per quest’ultima società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, comma 2 e 7, comma 4, del CGS. - che il comportamento omissivo del Presidente Mario Carone, dei Dirigenti Giuseppa Bevilacqua e Carmine Morelli nonché del calciatore Leo Versace, tutti tesserati per la Società GS Bianco ASD, per non avere informato la Procura Federale della FIGC della richiesta esplicita ricevuta, prima dell’inizio della partita Mammola - Bianco, da parte dei due Dirigenti Cosimo Bruzzese ed Isidoro Macrì della Società US Mammola di alterare lo svolgimento della gara da disputarsi, agevolando l’esito della gara in favore della loro squadra, per salvarsi dalla possibile retrocessione alla categoria inferiore, integri a carico dei predetti Carone, Bevilacqua, Morelli e Versace, la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S; con conseguente responsabilità, a titolo sia diretto che oggettivo, per la Società GS Bianco ASD, ai sensi dell’at. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; dovendosi evidenziare al riguardo che la mancata tempestiva segnalazione di tale attività illecita da parte dei tesserati avversari, concorreva a determinare al termine dell’incontro, a seguito della sconfitta patita dalla squadra di casa, un evidente risentimento da parte della Dirigenza locale che dava luogo ad un violento scontro verbale, che non sfociava a vera e propria rissa solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che ristabilivano la calma; - che l’iniziativa posta in essere dal collaboratore della Società US Mammola, signor Gabriele Spatari, di svolgere le funzioni di allenatore della squadra della stessa Società, in occasione della gara in esame, senza essere formalmente tesserato, né indicato nell’elenco relativo alle tessere impersonali della Società, integri a suo carico la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1. Gomma 1, del CGS, del quale egli, pur non essendo formalmente tesserato, può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; con conseguente responsabilità, a titolo oggettivo, della Società US Mammola, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S; - che il comportamento del Dirigente dell’US Mammola, Antonio Agostino, consistito nell’avere, in qualità di Accompagnatore ufficiale, sottoscritto la relativa distinta, in occasione della gara in esame, nella quale, arbitrariamente e senza averne titolo, era elencato con la qualifica di allenatore il collaboratore della stessa Società, signor Gabriele Spatari, il quale ultimo non risultava neanche essere formalmente tesserato con la società in questione, integri a suo carico la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione anche all’art. 61, comma 5, delle NOIF; con conseguente responsabilità, a titolo oggettivo, a carico della Società US Mammola, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Comunicato Ufficiale N. 76 del 5 Dicembre 2012 402 Le sanzioni richieste dal Procuratore Federale appaiono eccessive rispetto all'entità del fatti accertati, soprattutto per quanto riguarda i tesserati della Società Bianco i quali ricevettero l’invito ad alterare il risultato delle partita, appena giunti al campo sportivo di Mammola, proprio immediatamente prima che la gara si disputasse. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: • al Sig. Gabriele SPATARI, Collaboratore della Società Mammola, mesi QUATTRO(4) di inibizione e quindi fino al 5 APRILE 2013; • al Sig. Isidoro MACRI’, Dirigente della Società Mammola, mesi DIECI (10) di inibizione e quindi fino al 5 OTTOBRE 2013; • al Sig. Cosimo BRUZZESE, Dirigente della Società Mammola, mesi DIECI (10) di inibizione e quindi fino al 5 OTTOBRE 2013; • al Sig. Antonio AGOSTINO, Dirigente della Società Mammola, mesi UNO (1) e giorni QUINDICI (15) di inibizione e quindi fino al 20 GENNAIO 2013; • al Sig. Mario CARONE, Presidente del Bianco, mesi UNO e giorni QUINDICI (15) di inibizione e quindi fino al 20 GENNAIO 2013; • al Sig. Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD, mesi UNO (1) di inibizione e quindi fino al 5 GENNAIO 2013; • al Sig. Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD, mesi UNO (1) di inibizione e quindi fino al 5 GENNAIO 2013; • al Sig. Leo VERSACE, calciatore del GS Bianco ASD, UNA giornata di squalifica; • alla Società U.S. MAMMOLA, € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e punti DUE (2) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2012/2013; • alla Società G.S. BIANCO A.S.D., € 100,00 (cento/00) di ammenda.
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