COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.11 della Società S.S. KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 26.10.2012 (squalifica fino al 31/10/2013 del calciatore MARINO Umberto, nella sua qualità di capitano in luogo dell’autore materiale non identificato dell’aggressione all’arbitro, ammenda di € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.11 della Società S.S. KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 26.10.2012 (squalifica fino al 31/10/2013 del calciatore MARINO Umberto, nella sua qualità di capitano in luogo dell’autore materiale non identificato dell’aggressione all’arbitro, ammenda di € 200,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante, il quale ha ribadito le argomentazioni illustrate in ricorso; sentito l’arbitro, a chiarimenti; risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo , come da rapporto e supplemento di rapporto nel quale l'arbitro ha indicato con precisione gli episodi contestati, aggiungendo nel suplemento di rapporto che il capitano, sig.Umberto Marino, appena espulso, si trovava ancora all'interno del terreno di gioco al momento dell'aggressione, tanto che l'arbitro chiedeva la sua collaborazione, senza ottenerla; che pertanto, non essendo stato possibile individuare il responsabile, o i responsabili, dell'aggressione all'arbitro, è stato sanzionato correttamente il capitano della squadra; considerato, tuttavia, che la sanzione dell'ammenda appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico della società e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda ad € 100,00 (cento/00); rigetta nel resto il reclamo e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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