COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.15 della Società A.C. BIANCHESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 8.11.2012 (inibizione del dirigente VERSACE Salvatore fino al 18 DICEMBRE 2012, squalifica del calciatore MEDICI Filippo fino al 30 GIUGNO 2013, squalifica del calciatore PAGALLO Pasquale fino al 31 DICEMBRE 2013, squalifica del calciatore VERSACE Domenico per QUATTRO gare, ammenda di € 350,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.15 della Società A.C. BIANCHESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 8.11.2012 (inibizione del dirigente VERSACE Salvatore fino al 18 DICEMBRE 2012, squalifica del calciatore MEDICI Filippo fino al 30 GIUGNO 2013, squalifica del calciatore PAGALLO Pasquale fino al 31 DICEMBRE 2013, squalifica del calciatore VERSACE Domenico per QUATTRO gare, ammenda di € 350,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che dal rapporto arbitrale risulta che: - al 12° del primo tempo il direttore di gara allontanava una persona non identificata che sedeva in panchina senza averne titolo, ricevendo reiterate offese e minacce; - il dirigente Versace Salvatore rivolgeva al direttore di gara frasi minacciose e irriguardose; - il calciatore Medici Filippo, dopo un fallo di gioco fischiato a un proprio compagno di squadra, abbandonava la propria porta e dirigendosi verso l'arbitro con fare minaccioso gli rivolgeva frasi offensive, sia prima che dopo il provvedimento di espulsione, mentre non si evincono comportamenti o atti idonei a integrare il tentativo di colpire il direttore di gara; - il calciatore Pangallo Pasquale, a fine gara, rivolgeva all'arbitro frasi offensive, colpendolo con una gomitata alle costole provocandogli forte dolore tanto da costringere il direttore di gara a ricorrere alle cure del dirigente accompagnatore della squadra avversaria; - il calciatore Versace Domenico, a fine gara, rivolgeva al direttore di gara frasi gravemente minacciose prima di entrare nel suo spogliatoio; - in occasione dell'espulsione del calciatore Medici, alcuni suoi compagni di squadra accerchiavano un dirigente della squadra avversaria spintonandolo ripetutamente e provocando la reazione dei propri tifosi sugli spalti che si arrampicavano sulla recinzione di gioco lanciando sputi contro la panchina della società ospitante tanto da rendere necessario l'intervento della forza pubblica presente; ritenuto che la richiesta della Società ricorrente di confronto con il direttore di gara, di chiarimenti alle forze dell'ordine e di convocazione dei soggetti sanzionati è inammissibile, mentre non si appalesa rilevante la convocazione del direttore di gara; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore MEDICI Filippo fino al 30 GENNAIO 2013; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it