COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.17 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 del 15.11.2012 (squalifica del calciatore FEDERICO Luigi fino al 30 NOVEMBRE 2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.17 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 del 15.11.2012 (squalifica del calciatore FEDERICO Luigi fino al 30 NOVEMBRE 2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 7 gennaio 2013;
P.Q.M.
rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 7 GENNAIO 2013.
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