COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PERDITA DELLA GARA NONCHE’ AMMONIZIONE CON DIFFIDA ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO / TEMPERA CALCIO DISPUTATA IL 3.11.12 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N°12 DEL 7.11.2012 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PERDITA DELLA GARA NONCHE’ AMMONIZIONE CON DIFFIDA ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO / TEMPERA CALCIO DISPUTATA IL 3.11.12 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N°12 DEL 7.11.2012 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello inviato a mezzo posta in data 14.11.2012, la società A.S.D. Magliano Montevelino ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. per la mancata disputa della gara addebitabile al comportamento della società ospitante per mancata manutenzione dell’impianto sportivo. La società appellante ha dedotto la illegittimità del provvedimento in quanto fondato su erronee circostanze di fatto dovendosi ricondurre l’impraticabilità a causa di forza maggiore e non a proprio comportamento. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile a norma dell’art. 33, commi 5 e 9, C.G.S., poiché privo della indicazione della persona che lo ha sottoscritto e quindi della impossibilità di verificare la legittimazione del soggetto che lo ha appunto sottoscritto Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it