COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C.D. LYCIA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOC. LYCIA, INIBIZIONE FINO AL 31/12/2012 AI DIRIGENTI BRUNETTI FABIO E TERRA ROBERTO, SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE AURELI VINCENZO E PER DUE GARE AL CALCIATORE CIACCIA CRISTIAN, AMMENDA DI € 50,00 ALLA SOC. LYCIA), IN RELAZIONE ALLA GARA LYCIA / VALLELONGA DISPUTATA L’11.11.2012 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N°26 del 15.11.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C.D. LYCIA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOC. LYCIA, INIBIZIONE FINO AL 31/12/2012 AI DIRIGENTI BRUNETTI FABIO E TERRA ROBERTO, SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE AURELI VINCENZO E PER DUE GARE AL CALCIATORE CIACCIA CRISTIAN, AMMENDA DI € 50,00 ALLA SOC. LYCIA), IN RELAZIONE ALLA GARA LYCIA / VALLELONGA DISPUTATA L’11.11.2012 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N°26 del 15.11.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la F.C.D. Lycia ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. nei confronti della società e dei suoi dirigenti e tesserati per i comportamenti non regolamentari rispettivamente ascritti.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni in quanto i fatti addebitati non troverebbero riscontro obiettivo nella realtà dei fatti accaduti ed ha pertanto insistito per l’annullamento delle stesse o per la loro riduzione.
Osserva preliminarmente la Commissione che le sanzioni dell’ammenda di € 50,00 e della squalifica al calciatore Ciaccia Cristian devono essere confermate in quanto l’appello sul punto è inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma 3, C.G.S..
Per quanto concerne, invece, le sanzioni adottate nei confronti della società, degli altri dirigenti e tesserati, le stesse devono essere confermate in quanto congrue ed adeguate rispetto agli addebiti contestati mentre la versione dei fatti sostenuta dalla società appellante non trova riscontro oggettivo negli atti ufficiali in possesso di questa Commissione.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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