COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CELANO 2006 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE FINO AL 31.12.2012 AL DIRIGENTE VULLO MATTEO MARIA, INIBIZIONE FINO AL 25.5.2013 AL DIRIGENTE BARUFFA QUIRINO, SQUALIFICA FINO AL 18.3.2013 AL CALCIATORE PARIS ANDREA), IN RELAZIONE ALLA GARA FUCENSE / PRO CELANO 2006 DISPUTATA IL 10.11.2012 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A (C.U. N°13 del 14.11.2012 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CELANO 2006 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE FINO AL 31.12.2012 AL DIRIGENTE VULLO MATTEO MARIA, INIBIZIONE FINO AL 25.5.2013 AL DIRIGENTE BARUFFA QUIRINO, SQUALIFICA FINO AL 18.3.2013 AL CALCIATORE PARIS ANDREA), IN RELAZIONE ALLA GARA FUCENSE / PRO CELANO 2006 DISPUTATA IL 10.11.2012 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A (C.U. N°13 del 14.11.2012 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società Pro Celano 2006 ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. nei confronti della società e dei suoi dirigenti e tesserati per i comportamenti non regolamentari rispettivamente ascritti. Ha dedotto l’appellante, quanto alla sanzione della perdita della gara, che l’arbitro sarebbe incorso in un errore tecnico, in quanto, su segnalazione dell’allenatore della squadra avversaria, avrebbe sospeso l’incontro per asserita mancanza del numero minimo di calciatori, circostanza mai verificatasi; quanto ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei due dirigenti e del calciatore, che i medesimi si sarebbero limitati a delle semplici proteste in relazione a decisioni reputate estremamente ingiuste, senza porre in essere i comportamenti minacciosi e ingiuriosi di cui all’impugnata decisione. Ha chiesto, pertanto, la ripetizione della gara, sia per errore tecnico, sia perché, a seguito dell’espulsione del Baruffa che, nell’occasione svolgeva anche le funzioni di assistente dell’arbitro, il direttore di gara riprendeva il gioco senza uno dei due assistenti, nonché l’annullamento, ovvero la sostanziale riduzione, delle sanzioni adottate nei confronti dei propri dirigenti e tesserati. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, si deve ritenere che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non ha trovato il minimo fondamento negli atti ufficiali di gara. In particolare, va rilevato che lo stesso arbitro ha confermato di avere sospeso la gara solo ed esclusivamente perché non sussistevano le condizioni per proseguirla e non perché era venuto meno il numero di calciatori indispensabile per portarla a termine. Le sanzioni inflitte devono, pertanto, essere integralmente confermate, apparendo congrue ed adeguate agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it