COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA ASD POLISPORTIVA ANZI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA ASD POLISPORTIVA ANZI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2012. Letto il reclamo proposto dalla società ASD Polisportiva Anzi avverso la sanzione della perdita della gara, della squalifica per n.4 (quattro) giornate inflitte al calciatore Petruzzi Rocco,per n. 3 (tre) giornate al calciatore Bochicchio Andrea, per n. 2 (due) giornate ai calciatori Aliandro Stefano, Cutro Emanuele e Quagliano Fabio, della squalifica per n. 3 (tre) giornate all’assistente dell’arbitro sig. Brienza Marcello, oltre alla inibizione sino al 04/12/2012 del sig. Cicchetti Gerardo, quale dirigente accompagnatore e della ulteriore inibizione del sig. Petruzzi Michele, sino al 13/01/2013 quale dirigente della squadra dell’Anzi; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante, che ne ha fatto richiesta; Considerato preliminarmente come il reclamo proposto,debba qualificarsi inammissibile, riguardo le squalifiche per n.2(due)giornate dei calciatori Aliandro Stefano,Cutro Emanuele e Quagliano Fabio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 CGS lett.c; Rileva che in ordine alle richieste relative alle posizioni dei Dirigenti Cicchetti Gerardo e Petruzzi Michele, alla relativa ripetizione della gara,alla diffida del terreno di gioco ed alla ammenda di € 200,00, debbano essere valutate all’esito dell’audizione del DG, che si dispone con il presente provvedimento per il giorno 26/11/2012; Ritenuto come dall’esame degli atti ufficiali di gara sia emerso che il comportamento dei calciatore Buchicchio Andrea, benché fortemente irriguardoso ed aggravato dalla sua qualità di capitano, non possa dirsi preordinatamente orientato a commettere violenza nei confronti del D.G. e come tale meritevole di rilettura da parte di questa CDT; Considerato ancora come dall’esame degli atti ufficiali di gara e dagli approfondimenti istruttori da questa Commissione esperiti, sia emerso come il comportamento del tesserato Petruzzi Rocco,benché fortemente irriguardoso nei confronti del D.G. non fosse ispirato da intenti violenti e, pertanto, inquadrata nella fattispecie del comportamento offensivo ed irriguardoso; Ritenuto da ultimo come i “curricula” sportivi dei tesserati testimonino a riguardo una consolidata correttezza di comportamento e, pertanto, meritevole di attenzione in sede disciplinare. P.Q.M. • In via preliminare, dichiara, ai sensi dell’art. 45 lett.c CGS,l’inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica per n. 2 (due)dei calciatori Aliandro Stefano, Cutro Michele e Quagliano Fabio; • Si riserva la decisione in ordine al ricorso nei confronti dei dirigenti Cicchetti Gerardo e Petruzzi Michele, alla relativa ripetizione della gara, alla diffida del terreno di gioco ed alla ammenda di € 200,00, all’esito della disposta audizione del direttore di gara; • in parziale accoglimento del proposto reclamo, in merito alle ulteriori istanze ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta; • dispone la riduzione a numero 3(tre) giornate della squalifica inflitta al calciatore Petruzzi Rocco; • dispone la riduzione a numero 2(due) giornate della squalifica inflitta al calciatore Buchicchio Andrea; • conferma le squalifiche a n. 2 (due) giornate ai calciatori Aliandro Stefano, Cutro Michele e Quagliano Fabio; • conferma,inoltre,la squalifica per n.3(tre)gare,all’assistente dell’arbitro,Sig.Brienza Marcello; • dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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