COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 28.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO USD VITALBA AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LAROTONDA GIOVANNI, RIPORTATA SUL CU N.34 DEL 14.11.2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 28.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO USD VITALBA AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LAROTONDA GIOVANNI, RIPORTATA SUL CU N.34 DEL 14.11.2012. Letto il reclamo proposto dalla Società USD Vitalba avverso la squalifica del calciatore LARATONDA GIOVANNI,come riportato sul C.U. n.34 del 14.11.2012; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni, addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara, dai quali, di converso emerge in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore, in riferimento ai fatti allo stesso ascritti; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.34 del 14.11.2012; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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