COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA CALCIO VENOSA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA CALCIO VENOSA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale composta da Avv.Michele Messina – Presidente – Paolo Giordano e Greci Arturo, nella seduta del 04/12/2012, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla società Calcio Venosa avverso la squalifica del calciatore Di Tommaso Carmine sino al 30/06/2014,per n.6 (sei) giornate inflitte al calciatore Digilio Ernesto,per n.2 (due) giornate al calciatore Pellegrino Donato, oltre alla inibizione sino al 31/12/2012 del dirigente Sig.Ferrenti Teodoro, e della ulteriore inibizione del dirigente Disciale Michele sino al 27/11/2012; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato preliminarmente come il reclamo proposto,debba qualificarsi inammissibile, riguardo la squalifica per n.2(due)giornate del calciatore Pellegrino Donato e del dirigente Disciale Michele ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 CGS comma 3 lett.a e b; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni, addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara, dai quali, di converso emerge in maniera inequivocabile la responsabilità dei predetti calciatori e dirigenti, in riferimento ai fatti agli stessi ascritti; P.Q.M. • In via preliminare, dichiara, ai sensi dell’art. 45 lett.a e b CGS,l’inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica per n.2(due)giornate del calciatore Pellegrino Donato e del dirigente Disciale Michele • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.28 del 07.11.2012; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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