COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO COSTANTINOPOLI – GARA COSTANTINOPOLI / ANTESSANO 2007 DEL 3/11/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO COSTANTINOPOLI – GARA COSTANTINOPOLI / ANTESSANO 2007 DEL 3/11/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 39 dell’8.11.2012, pagina 751, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto rileva nel merito che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole, che nel corso della gara la società Antessano 2007 abbia effettuato quattro sostituzioni in palese violazione della normativa di cui al C.U. 35 del 31 ottobre 2012, e, per tale motivo, chiedeva la punizione sportiva a carico della società Intessano 2007, ai sensi dell’art 17 C.G.S. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, nonché il supplemento inviato a questo Giudice Sportivo dall’arbitro, è emerso con estrema chiarezza che la società Antessano 2007 abbia effettuato quattro sostituzioni contravvenendo così alla normativa che prevede sostituzioni nel limite massimo di 3=tre. Invero la società Antessano 2007 ha effettuato le seguenti tre sostituzioni: 1) al 20’ del secondo tempo ha sostituito il calciatore Di Marino Roberto, n. 2 con il n. 17, Senatore Umberto; 2) al 20’ del secondo tempo, il calciatore De Chiara Rocco, n. 3 con il n. 14, Masullo Pierpaolo; 3) al 39’ del secondo tempo, il calciatore Balzano Mario, n. 4 con il n. 16, Della Monica Adolfo, nel rispetto del Regolamento; però, al 40’ del secondo tempo, provvedeva ad una ulteriore sostituzione (la quarta) di un calciatore, e precisamente, Lanaro Gerardo, n. 11 con il n. 18, Battipaglia Domenico, in violazione della norma: “Nel corso delle gare del Campionato di Seconda Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, possono essere effettuate soltanto tre sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale” (C.U. n. 1 del 2 luglio 2012, pag. 98, del C.R. Campania – L.N.D.). Va inoltre rilevato che ad ulteriore argomento di prova (anche se non avente valore di refertazione arbitrale, ma solo di controllo) può essere assunto il rapporto di fine gara consegnato debitamente compilato dall’arbitro, ad entrambi i dirigenti, che ne hanno controfirmato la avvenuta ricezione, dove emergono chiaramente le sostituzioni effettuate dalle due società. Tale eventuale errore di trascrizione dell’arbitro, come dedotto, dalla società Intessano 2007, non può essere pertanto preso in considerazione, perché in tale sede sarebbe potuto emergere al fine della eventuale correzione. Le ulteriori argomentazioni della società Antessano 2007 non costituiscono alcuna prova, come gli articoli di stampa prodotti, che riportano nelle sostituzioni effettuate dalle due società, delle omissioni evidenti, in relazione anche alle sostituzioni della stessa società Intessano 2007. Considerato che tale violazione comporta, ai sensi dell’ articolo 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara; Per tali motivi. DELIBERA di infliggere alla società Antessano 2007 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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