COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO / VIS ARIANO CALCIO DEL 6.10.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO / VIS ARIANO CALCIO DEL 6.10.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi il ricorso presentato dalla società reclamante non è suffragato da alcuna prova, tale da modificare il giudicato del Giudice di prime cure, né la deposizione dell’arbitro ha offerto ulteriori elementi probatori. Per quel che concerne la quantificazione della sanzione pecuniaria, viceversa, questa C.D.T. giudica di dover accedere alle argomentazioni difensive della società reclamante, in ordine alla commisurazione in rapporto alla reale entità degli addebiti, di cui al referto arbitrale. P.O.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Venticano, riducendo ad euro 210.00 la sanzione accessoria dell’ammenda pecuniaria; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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