COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 08. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL S. FELICE A CANCELLO – GARA REAL S. FELICE A CANCELLO / CITTÀ DI SANT’ARPINO DEL 14.10.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 08. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL S. FELICE A CANCELLO – GARA REAL S. FELICE A CANCELLO / CITTÀ DI SANT’ARPINO DEL 14.10.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha impugnato, con proprio atto, la sanzione della squalifica, fino al 14.01.2013, a carico del calciatore Della Marca Michele. In sede dibattimentale, il delegato della società ha ammesso integralmente i fatti accaduti, precisando, però, che il calciatore Della Marca Michele non ha mai tentato di colpire l’arbitro. Da un attento esame del rapporto arbitrale, si evince che il Giudice Sportivo Territoriale ha commisurato la sanzione a carico del calciatore in modo giusto ed equo, in ogni caso conforme alla gravità della sua reazione, sia nei confronti di un calciatore avversario, sia nei confronti del direttore di gara. Sul punto, deve osservarsi che il calciatore squalificato è stato, nella circostanza, allontanato soltanto grazie all’intervento dei suoi compagni di squadra. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real S. Felice a Cancello; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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