COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 11. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO 1926 – GARA AENARIA / SAN GIORGIO 1926 DEL 27.10.2012 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 11. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO 1926 – GARA AENARIA / SAN GIORGIO 1926 DEL 27.10.2012 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha impugnato, con proprio atto, sia la sanzione accessoria pecuniaria dell’ammenda a suo carico, sia la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Peruggio Alessio, Cirillo Salvatore e Di Prisco Giuseppe, sia la sanzione della squalifica, fino al 26.11.2012, a carico dell’allenatore, sig. Cozzolino Antonio. In sede di audizione, il direttore di gara ha confermato, integralmente, il suo rapporto arbitrale, precisando tuttavia che, durante la rissa provocata dai calciatori, i dirigenti delle due società si sono prodigati per sedarla. La società reclamante, con il proprio atto di impugnazione, ha chiesto l’annullamento della sanzione pecuniaria di euro 60.00, per partecipazione a rissa dei propri tesserati. Tale richiesta viene accolta da questa C.D.T., in quanto non si è configurata rissa tra i sostenitori delle due società. Per quanto attiene, poi alla richiesta di riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Peruggio Alessio, Cirillo Salvatore e Di Prisco Giuseppe, questa C.D.T. ritiene che possa prendersi in considerazione la posizione disciplinare dei calciatori Peruggio Alessio e Cirillo Salvatore. Al riguardo, questa C.D.T. giudica più equa e congrua la squalifica per cinque giornate di gara. Per quanto attiene, infine, la richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Cozzolino Antonio, l’impugnazione è da giudicare inammissibile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che l’impugnata squalifica è inferiore ad un mese. P.O.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società San Giorgio 1926, revocando l’ammenda di euro 60.00, riducendo la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Peruggio Alessio e Cirillo Salvatore, a cinque giornate di gare; di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Cozzolino Antonio; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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