COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 12. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FRIENDS CICCIANO C5 – GARA FRIENDS CICCIANO C5 / SPORT MANIA TRAVEL EBOLI DEL 20.10.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
12. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FRIENDS CICCIANO C5 – GARA FRIENDS CICCIANO C5 /
SPORT MANIA TRAVEL EBOLI DEL 20.10.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la
società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di
impugnazione. Invero, la società reclamante ha impugnato, con proprio atto, sia la sanzione
accessoria pecuniaria dell’ammenda a suo carico, sia la sanzione della squalifica, fino al
19.02.2013, a carico dell’allenatore, sig. Napolitano Giuliano, sia la sanzione dell’inibizione, fino al
19.12.2012, a carico del dirigente, sig. Fusco Giuseppe. Questa C.D.T. ritiene poter parzialmente
accogliere il reclamo presentato, con riferimento alla parte riguardante la sanzione dell’ammenda.
Infatti, essa appare commisurata per eccesso, in rapporto ai fatti descritti dallo stesso direttore di
gara. Il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la società reclamante anche per il presunto
tentativo di aggressione, da parte dei sostenitori, nei confronti dell’arbitro. Questo aspetto, tuttavia,
non appare provato con ragionevole certezza, in quanto, se è inconfutabile che i sostenitori della
società reclamante realmente si trovassero, senza alcun diritto, nello spazio antistante gli spogliatoi,
minacciando ed ingiuriando il direttore di gara, non risulta, viceversa, alcun episodio di tentativo di
aggressione. Diversamente, per quanto riguarda l’inibizione a carico del dirigente, sig. Fusco
Giuseppe, nonché la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Napolitano Giuliano, esse vengono
giudicate da questa C.D.T. congrue ed adeguate, in rapporto a quanto indicato, nel suo referto, dal
direttore di gara. P.O.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Friends Cicciano C5, riducendo
ad euro 280.00 la sanzione accessoria dell’ammenda; di confermare nel resto; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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