COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA : TOZZONA – CAGLIARI DEL 31/10/2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA : TOZZONA – CAGLIARI DEL 31/10/2012
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 18 del 07/11/2012, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Cagliari, con il quale si chiede di sanzionare Soc. Tozzona con la punizione sportiva della perdita della gara (art. 17 C.G.S.), poiché il mancato svolgimento della gara in oggetto sarebbe da imputarsi all’assenza della necessaria segnatura del terreno di gioco .
Rilevato che dal referto, e dal relativo supplemento, dell’arbitro designato a dirigere la gara risulta che il Direttore di gara alle ore 20:15, in presenza di entrambi i capitani, ha effettuato il controllo della praticabilità del terreno di gioco e che una volta constatatane la praticabilità ha accertato la mancata segnatura del terreno di gioco rilevando nella specie la mancata tracciatura delle aree, del centro campo e delle linee laterali.
Rilevato che Il Direttore di gara ha invitato la società ospitante a provvedere al ripristino della segnatura del terreno di gioco, poiché in mancanza non avrebbe dato inizio alla gara, e che la Società ospitante (nella persona del dirigente Sig. Raccagni Claudio) gli avrebbe fatto presente che l’operazione della ritracciatura del terreno di gioco, con la pioggia incessante, non avrebbe comunque portato ad un apprezzabile miglioramento della situazione già esistente;
Rilevato che l’arbitro, nonostante quanto espresso dalla società ospitante in tema di opportunità dell’ operazione di ritracciatura, gli ha ribadito invano la precedente richiesta e che la società ospitante si è rifiutata di farlo;
Rilevato che l’arbitro, dopo il rifiuto espresso della società ospitante, ha espletato il rito del riconoscimento di entrambe le squadre e ha dichiarato la fine delle ostilità.
Osserva questo G.S. :
Previa ricostruzione dei fatti giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso ( art. 35 C.G.S. ) . Nel caso di specie, il referto e il supplemento dell’arbitro è puntuale e preciso nel rilevare l’inadeguatezza della segnatura del terreno di gioco che non permetteva l’individuazione delle linee, nonché l’espresso rifiuto della ritracciatura del terreno di gioco da parte della società ospitante. Pertanto, considerato che non risulta essere stato posto in essere da parte della Società Tozzona Pedagna il benché minimo tentativo di adeguare la segnatura delle linee alle esigenze regolamentari, la mancata effettuazione della gara è da attribuirsi interamente alla responsabilità della Soc. Tozzona Pedagna.
P.T.M.
Delibera:
di accogliere il reclamo della Soc. Cagliari;
di infliggere alla Soc. Tozzona Pedagna la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 comma 1) C.G.S. con il seguente punteggio:
TOZZONA PEDAGNA – CAGLIARI 0 – 3
Di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Cagliari