COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA : LESIGNANO – QUATRO CASTELLA DEL 04/11/2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA : LESIGNANO – QUATRO CASTELLA DEL 04/11/2012 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 18 del 07/11/2012, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Quattro Castella, con il quale si chiede la ripetizione della gara a causa di un presunto errore tecnico del Direttore di gara. A detta dell’ istante l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla squadra ospitante e, una volta battuto, dopo la respinta da parte del portiere, il calciatore che ha calciato il penalty avrebbe ripreso nuovamente il pallone e avrebbe segnato una rete. L’arbitro avrebbe poi annullato tale rete, presumibilmente per un fuorigioco, ma, a seguito delle vibranti proteste della soc. ospitante, il direttore di gara ha deciso di far ripetere il rigore che il calciatore della soc. ospitante ha comunque realizzato. Questo episodio a detta dalla soc. ospitata rappresenterebbe un evidente errore tecnico dell’arbitro e avrebbe influito rendendo titubante ed incerta la direzione della restante parte della gara. Considerato che le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata. Osserva questo G.S.: L’art. 29 comma 3) C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del gioco del calcio. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo G.S. il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.T.M. Delibera: Di respingere il reclamo, di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: LESIGNANO – QUATTRO CASTELLA 1 – 0 Di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Quattro Castella.
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