COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. BELPASSI ALBO, Presidente A.S.D. Vis Argentina, sig. MAZZA MAURIZIO, Presidente A.S.D. Real Miramare, A.S.D. VIS ARGENTINA e A.S.D. REAL MIRAMARE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. BELPASSI ALBO, Presidente A.S.D. Vis Argentina, sig. MAZZA MAURIZIO, Presidente A.S.D. Real Miramare, A.S.D. VIS ARGENTINA e A.S.D. REAL MIRAMARE Con nota 19.10.2012 n. 2228/1319, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - i sigg. BELPASSI ALBO, Presidente dell’A.S.D. Vis Argentina, e MAZZA MAURIZIO, Presidente dell’A.S.D. Real Miramare, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. , in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito al sig. Montalti Maurizio, tecnico abilitato, di svolgere l’attività di allenatore delle rispettive società, pur non essendo in costanza di tesseramento con le stesse, relativamente a tale funzione; - le società A.S.D. VIS ARGENTINA e A.S.D REAL MIRAMARE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidenti ed al proprio tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. BELPASSI e l’A.S.D. VIS ARGENTINA hanno fatto pervenire una memoria difensiva. In primo luogo, non ritengono di aver violato nessuna normativa. Infatti, sostengono che il sig. Montalti venne tesserato quale dirigente accompagnatore e che non corrisponde al vero che lo stesso abbia svolto anche la mansione di allenatore o, quantomeno, lo facesse in maniera sistematica e solo sporadicamente. Nel corso della stagione sportiva 2011/2012 vigeva una norma che stabiliva che il tesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico era facoltativo per le squadre di I^ e II^ categoria. In secondo luogo, pur ribadendo quanto detto sopra, ritengono illegittimo il deferimento in quanto nessuna norma è stata violata. Chiedono, in via principale, il rigetto del deferimento e, in subordine, l’irrogazione della sanzione prevista dal C.G.S. nel suo minimo edittale. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 4 del sig. BELPASSI ALBO, la inibizione per mesi 3 del sig. MAZZA MAURIZIO, l’ammenda di € 400 per l’ A.S.D. VIS ARGENTINA e l’ammenda di € 300 per l’A.S.D. REAL MIRAMARE. La Commissione, - lettI il deferimento e la memoria difensiva; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg. BELPASSI ALBO e MAZZA MAURIZIO, integrino la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., senza alcuna relazione con l’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. (relativo ad incombenti a carico dei tecnici), con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. dell’A.S.D. VIS ARGENTINA e A.S.D. REAL MIRAMARE; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere ai sigg. BELPASSI ALBO e MAZZA MAURIZIO la inibizione per mesi 2 ed alle società A.S.D. VIS ARGENTINA e A.S.D. REAL MIRAMARE l’ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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