COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 35 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SAN MICHELESE Avverso squalifica per 6 giornate calc. DI MARIA VINCENZO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 7.11.2012 gara SAN MICHELESE – SCANDIANESE dell’1.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
35 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SAN MICHELESE
Avverso squalifica per 6 giornate calc. DI MARIA VINCENZO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 7.11.2012
gara SAN MICHELESE – SCANDIANESE dell’1.11.2012
L’A.C. SAN MICHELESE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che non corrisponde al vero che il calc. DI MARIA abbia sputato ad un calciatore avversario, colpendolo alla nuca. Al momento del fatti il calc. DI MARIA si trovava ad una distanza di circa 20 metri dall’avversario e, quindi, impossibilitato a raggiungerlo con uno sputo. Ammette che il giocatore abbia proferito espressioni offensive, di cui si scusa e rammarica particolarmente nei confronti del direttore di gara. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’assistente ufficiale che ebbe a rilevare l’infrazione commessa dal calc. DI MARIA, sentito, a chiarimenti, ha precisato che il calc. DI MARIA, a palla lontana, sputava dietro alla nuca di un calciatore avversario da una distanza di circa 4/5 metri ;
- atteso che nel rapporto rilasciato dall’altro assistente ufficiale si rileva che il calc. DI MARIA, uscendo dal terreno di gioco a seguito della espulsione, rivolgeva offese nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria e della terna arbitrale;
- valutato che il comportamento messo in atto dal calc. DI MARIA , esclusa la possibilità di aver potuto raggiungere con lo sputo la nuca del calciatore avversario dalla distanza indicata, possa essere punito con una sanzione più aderente alla condotta messa in atto,
d e l i b e r a
- di ridurre 4 le giornate di squalifica del calc. DI MARIA VINCENZO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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