COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D A.C. VALLESAVIO Avverso squalifica per 5 giornate calc. DEGBOE’ MAXIME delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 14.11.2012 gara TORCONCA – VALLESAVIO dell’11.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D A.C. VALLESAVIO
Avverso squalifica per 5 giornate calc. DEGBOE’ MAXIME
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 14.11.2012
gara TORCONCA – VALLESAVIO dell’11.11.2012
L’A.S.D. A.C. VALLESAVIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. DEGBOE’, contestando la concessione di un secondo calcio di rigore, è corso verso l’arbitro per spiegare l’inesistenza del fallo e, nello slancio, involontariamente lo toccava, essendosi anche l’arbitro fermato, senza nessuna intenzione di recare danno alcuno. Chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. DEGBOE’, dopo la concessione di un calio di rigore a favore della squadra avversario, gli si avvicinava correndo e lo strattonava alla manica della divisa e lo spingeva, lievemente, con le mani allo stomaco,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. DEGBOE’ MAXIME.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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