COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 45 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.D. GIOVECCA Avverso squalifica per 8 giornate calc. SALVADORI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 21 del 22.11.2012 gara GIOVECCA – SAN ZACCARIA del 18.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
45 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.D. GIOVECCA
Avverso squalifica per 8 giornate calc. SALVADORI LUCA
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 21 del 22.11.2012
gara GIOVECCA – SAN ZACCARIA del 18.11.2012
Il G.S.D. GIOVECCA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che per
un mancato, a loro dire, intervento dell’arbitro, la squadra avversaria segnava una rete ed il calc.
SALVADORI protestava per la presunta ingiustizia subita. Il Direttore si è fermato ed il calciatore, per evitare
di scontrarsi, istintivamente ha appoggiato una mano sulla spalla di questi, senza peraltro spostare o
sbilanciare lo stesso, ma soprattutto, senza l’intenzione di arrecare alcun danno. Il Direttore ha estratto il
cartellino rosso ed il calc. SALVADORI si è immediatamente allontanato, certamente continuando a protestare
in modo veemente. Ritenendo la sanzione estremamente pesante, ne chiede una riduzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto
originario, ha ribadito che il calc. SALVADORI, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra
avversario, da dietro, volontariamente, lo spingeva con entrambe le mani, facendolo barcollare, indirizzandogli
nel contempo una frase offensive e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, reiterava le
offese,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 8 giornate del calc. SALVADORI
LUCA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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