COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 46 RECLAMO PROPOSTO DA POL. FUNO Avverso squalifica per 3 giornate calc. DEODARI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2012 gara BORUSSIA BORGO – FUNO del 18.11.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 46 RECLAMO PROPOSTO DA POL. FUNO Avverso squalifica per 3 giornate calc. DEODARI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2012 gara BORUSSIA BORGO – FUNO del 18.11.2012 Il reclamo di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto formulato senza motivazione e, comunque, in forma generica. La Commissione, visto l’art. 33, comma 6, del C.G.S. dichiara inammissibile il reclamo della POL. FUNO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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