COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 48 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PICARDO E SAVORE’ Avverso squalifica per 3 giornate calc. PANIZZA CRISTIAN e BARATTA GABRIELE, inibizione al 24.2.2013 ass.arb.MALPELI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara TORRILE – PICCARDO E SAVORE’ del 18.11.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 48 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PICARDO E SAVORE’ Avverso squalifica per 3 giornate calc. PANIZZA CRISTIAN e BARATTA GABRIELE, inibizione al 24.2.2013 ass.arb.MALPELI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara TORRILE – PICCARDO E SAVORE’ del 18.11.2012 L’A.S.D. PICARDO E SAVORE’, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avversi i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il cal. BARATTA non ha assolutamente spinto, nemmeno leggermente, il direttore di gara, gli ha semplicemente posato la mano sulla sua, invitandolo a pensare a quello che stava facendo e non ha assolutamente proferito espressioni offensive, per quanto possa avere protestato; 2) il calc. PANIZZA non ha assolutamente proferito espressioni offensive al direttore di gara, per quanto possa avere protestato al suo indirizzo, essendo il capitano della squadra, toccandosi il braccio a simulare l’azione irregolare compiuta dal giocatore avversario; 3) l’ass.arb. MALPELI, per quanto possa avere protestato, non ha assolutamente tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, né ha tantomeno tentato di aggredirlo e/o colpirlo con la bandierina che teneva in mano gesticolando. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario ha precisato che : 1) il calc. PANIZZA veniva espulso per avergli rivolto frasi offensive; 2) il calc. BARATTA, veniva espulso per aver cercato di non fargli estrarre il cartellino rosso nei confronti del calc. Panizza ed avergli rivolto frasi offensive; 3) l’ass. arb. MALPELI, a fine gara, nel rivolgergli svariati insulti, cercava, volontariamente, di colpirlo con la bandierina che teneva fra le mani, venendo poi fermato da dirigenti della squadra avversaria; - considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. PANIZZA CRISTIAN e BARATTA GABRIELE e la inibizione al 24.2.2013 /dell’ass. arb. MALPELI GIANLUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it