COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 48 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PICARDO E SAVORE’ Avverso squalifica per 3 giornate calc. PANIZZA CRISTIAN e BARATTA GABRIELE, inibizione al 24.2.2013 ass.arb.MALPELI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara TORRILE – PICCARDO E SAVORE’ del 18.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
48 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PICARDO E SAVORE’
Avverso squalifica per 3 giornate calc. PANIZZA CRISTIAN e BARATTA GABRIELE,
inibizione al 24.2.2013 ass.arb.MALPELI GIANLUCA
delibera del G.S. del C.P. Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012
gara TORRILE – PICCARDO E SAVORE’ del 18.11.2012
L’A.S.D. PICARDO E SAVORE’, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avversi i sopra
indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il cal. BARATTA non ha assolutamente spinto, nemmeno
leggermente, il direttore di gara, gli ha semplicemente posato la mano sulla sua, invitandolo a pensare a
quello che stava facendo e non ha assolutamente proferito espressioni offensive, per quanto possa avere
protestato; 2) il calc. PANIZZA non ha assolutamente proferito espressioni offensive al direttore di gara, per
quanto possa avere protestato al suo indirizzo, essendo il capitano della squadra, toccandosi il braccio a
simulare l’azione irregolare compiuta dal giocatore avversario; 3) l’ass.arb. MALPELI, per quanto possa avere
protestato, non ha assolutamente tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, né ha
tantomeno tentato di aggredirlo e/o colpirlo con la bandierina che teneva in mano gesticolando. Chiede una
riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto
originario ha precisato che : 1) il calc. PANIZZA veniva espulso per avergli rivolto frasi offensive; 2) il calc.
BARATTA, veniva espulso per aver cercato di non fargli estrarre il cartellino rosso nei confronti del calc.
Panizza ed avergli rivolto frasi offensive; 3) l’ass. arb. MALPELI, a fine gara, nel rivolgergli svariati insulti,
cercava, volontariamente, di colpirlo con la bandierina che teneva fra le mani, venendo poi fermato da dirigenti
della squadra avversaria;
- considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a
modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. PANIZZA
CRISTIAN e BARATTA GABRIELE e la inibizione al 24.2.2013 /dell’ass. arb. MALPELI GIANLUCA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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