7. ERRATA COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie C 1 49 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A 5 RIMINI Avverso squalifica al 12.2.2013 all. DOMENICONI FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 14.11.2012 gara CALCIO A 5 RIMINI – SPORTING RAVENNA del 7.11.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie C 1 49 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A 5 RIMINI Avverso squalifica al 12.2.2013 all. DOMENICONI FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 14.11.2012 gara CALCIO A 5 RIMINI – SPORTING RAVENNA del 7.11.2012 L’A.S.D. CALCIO A 5 RIMINI, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che l’all. DOMENICONI, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco, posizionandosi sugli spalti non reiterava gli insulti, ma incitava solo la propria squadra. A fine gara non ha nuovamente insultato o minacciato l’arbitro. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che l’all. DOMENICONI : 1) protestava vibratamente con frasi irriguardose rivolte all’arbitro e gli veniva comunicato il provvedimento di allontanamento; 2) si avvicinava all’arbitro con un dito puntato al viso e gli indirizzava minacce e doveva intervenire il capitano della squadra perché lasciasse il terreno di gioco; 3) all’intervallo, spingeva l’arbitro con due mani al petto, facendolo indietreggiare e, sempre con un dito rivolto al viso, gli rivolgeva frasi gravemente minacciose; 4) successivamente, dagli spalti, ripeteva le esternazioni, oltremodo minacciose; 5) quando l’arbitro si apprestava a lasciare l’impianto, l’all. DOMENICONI ripeteva le minacce, anche di atti gravi; - considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 12.2.2013 dell’all. DOMENICOBI FABIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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