7. ERRATA COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie C 2 50 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASADEI ALESSANDRO, per 4 giornate calc. ZOLI LORENZO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI – YOUNG LINE del 17.11.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie C 2 50 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASADEI ALESSANDRO, per 4 giornate calc. ZOLI LORENZO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI – YOUNG LINE del 17.11.2012 L’A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLIMPOPOLI, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : 1) il calc. ZOLI, innervosito per una decisione dell’arbitro ritenuta sbagliata, protestava ma senza offendere, rientrando poi con i compagni nello spogliatoio; 2) il calc. CASADEI si rivolgeva all’arbitro in termini similari, seppur con toni irruenti; 3) al termine della gara i dirigenti e accompagnatori della squadra si trovavano all’esterno del palazzotto e mentre passava l’arbitro, che salutava educatamente, un componente del gruppo si augurava di non più averlo come arbitro. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc, ZOLI, espulso per doppia ammonizione, all’atto della comunicazione del provvedimento offendeva l’arbitro. A fine gara reiterava le offese e mentre l’arbitro si avviava verso lo spogliatoio lo affrontava con un dito puntato al viso e alle offese univa anche frasi oltremodo scurrili; 2) il calc. CASADEI, si alzava dalla panchina ed entrando in campo rivolgeva all’arbitro offese, reiterate dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione ed, ancora, al momento del saluto finale; 3) al termine della gara, mentre l’arbitro si avviava verso la propria autovettura, un gruppo di sostenitori locali (con addosso la divisa) offendevano l’arbitro, anche con espressioni assai scurrili; - - considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. CASADEI ALESSANDRO e per 4 giornate del calc. ZOLI LORENZO nonché l’ammenda di € 100 a caricodell’A.S.D. CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it