7. ERRATA COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 51 RECLAMO PROPOSTO DA MILAN CLUB U.S. PARMENSE Avverso squalifica per 3 giornate calc. SPAGGIARI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara CASALESE – MILAN CLUB U.S.PARMENSE del 18.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi
51 RECLAMO PROPOSTO DA MILAN CLUB U.S. PARMENSE
Avverso squalifica per 3 giornate calc. SPAGGIARI ANDREA
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012
gara CASALESE – MILAN CLUB U.S.PARMENSE del 18.11.2012
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché spedito oltre i termini previsti
dall’art. 46, comma 4, del C.G.S. . La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile iil ricorso
proposto dal MILAN CLUB U.S. PARMENSE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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