COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD SAN DANIELE e del suo PRESIDENTE sig. STEFANO FANTINEL.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD SAN DANIELE e del suo PRESIDENTE sig. STEFANO FANTINEL. Con raccomandata 10 settembre 2012, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: ˇ il sig Stefano FANTINEL, Presidente della ASD SAN DANIELE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 49 lett. C) N.O.I.F. e agli artt. 23 e 24, nr. 2 lett a del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND, relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “Eccellenza” entro il termine “ordinatorio” del 16.07.2011. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2011/2012”. ˇ la ASD SAN DANIELE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e il tesserato deferito, nonché la Procura Federale per la riunione del 29 novembre 2012, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 29 novembre 2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e i deferiti sig. Stefano FANTINEL, per sé ed in rappresentanza della ASD SAN DANIELE. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il sig. FANTINEL fa presente che all’epoca dei fatti c’erano stati dei problemi obiettivi per rispettare gli adempimenti previsti di cui all’oggetto del deferimento, non dipendenti dalla volontà della Società, che non è stata in grado di presentare la dichiarazione dovuta nei termini previsti. In ogni caso chiede di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, patteggiata con il rappresentante della Procura Federale, in 10 (dieci) giorni di inibizione per sé (pena base gg. 15 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 170,00 (centosettanta/00) di ammenda per la società (pena base € 260,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). La motivazione La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine ordinatorio del 16.07.2011, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, Eccellenza), precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione, mentre sarebbe stato onere della Società portare in giudizio eventuali cause di esclusione della colpa. P.Q.M. ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, la C.D.T. dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, la applicazione delle seguenti sanzioni: - a carico del Sig . Stefano FANTINEL la inibizione per giorni 10 (dieci) ; - a carico della società ASD SAN DANIELE l’ammenda di € 170,00 (centosettanta). Ai sensi dell’art. 35 /4 .1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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