COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA CARSO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. N. 30 DEL 25-10-2012 IN MERITO ALLA GARA OSTIAMARE LIDO CALCIO SRL – POLISPORTIVA CARSO DEL 6-10-2012 GIOVANISSIMI REGIONALI ECCELLENZA FASCIA B

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA CARSO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. N. 30 DEL 25-10-2012 IN MERITO ALLA GARA OSTIAMARE LIDO CALCIO SRL – POLISPORTIVA CARSO DEL 6-10-2012 GIOVANISSIMI REGIONALI ECCELLENZA FASCIA B Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo, su reclamo della Ostiamare Lido Calcio ha attribuito alla società Polisportiva Carso la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 per aver fatto disputare la gara in questione al calciatore Salemi Luca che, al momento della disputa, non aveva ancora compiuto anagraficamente il 12° anno di età. Si duole della decisione la Polisportiva Carso per due motivi uno di rito ed uno di merito. In rito deduce che il reclamo sarebbe stato inammissibile in quanto non sarebbe stato preceduto dal preannuncio ai sensi dell’articolo 29 comma 6 del CGS, nel merito la partecipazione alla gara di un calciatore di età inferiore a quella minima per prendere parte alla competizione non comporterebbe la punizione sportiva della perdita della gara ma solo le sanzioni previste dall’articolo 17 comma 6 del CGS. Il reclamo è infondato. La reclamante erra nel richiamare la norma generale dell’articolo 29 comma 6 del CGS in quanto alle competizioni in ambito regionale del settore giovanile e scolastico va applicato l’articolo 46 comma 3 dello stesso codice di giustizia sportiva che non prevede per i reclami avverso la partecipazione irregolare di calciatori il previo invio del preannuncio di reclamo entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Il reclamo di primo grado era quindi pienamente ammissibile in quanto la reclamante aveva rispettato il termine di sette giorni dallo svolgimento della gara previsto nella norma appena richiamata. Altrettanto errato è il richiamo all’articolo 17 comma 6 CGS che, nella versione attuale, non reca più ormai da tempo l’esimente prevista per i calciatori sotto-età. Andava quindi applicato correttamente, come ha fatto il Giudice, il comma 5 dello stesso articolo che punisce con la perdita della gara la utilizzazione di calciatori che non abbiano comunque titolo a prendervi parte, come appunto il giovane Salemi. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società POL. CARSO. La tassa reclamo va incamerata.
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