COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 69 DEL 2-11-2012 IN MERITO ALLA GARA FONTANA LIRI – SEMPREVISA DEL 31-10-2012 COPPA ITALIA PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO
UFFICIALE 69 DEL 2-11-2012 IN MERITO ALLA GARA FONTANA LIRI – SEMPREVISA DEL
31-10-2012 COPPA ITALIA PROMOZIONE
Il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Semprevisa la punizione sportiva della perdita della
gara, l’esclusione della competizione e l’ammenda di € 2.000,00, considerandola rinunciataria a
tutti gli effetti, non avendo raggiunto in tempo utile il campo di Fontana Liri. Argomentava il Giudice
che, in effetti, la società Semprevisa aveva documentato un guasto meccanico al mezzo che la
stava portando a destinazione, ma la documentazione prodotta attestava solo che alle ore 14,05
una pattuglia dei Carabinieri aveva constatato che il pullman che trasportava la squadra della
Semprevisa si trovava fermo, in panne, fuori dal casello autostradale di Anagni, quando mancava
per giungere a destinazione oltre un’ora di viaggio; quindi la Semprevisa non sarebbe mai potuta
giungere entro il tempo di attesa a destinazione ed era evidente che si era messa in viaggio troppo
in ritardo. Si duole della sentenza la Semprevisa che ha prodotto una serie di documenti
all’attenzione della Commissione, in particolare il tabulato telefonico del cellulare del presidente
che attesta come alle ore 13,30 da quel numero sia partita una chiamata per la polizia di stato, ed
una copia del cronotachigrafo del pullman attestante che il mezzo è partito alle ore 12,15 circa e si
è fermato definitivamente alle ore 12,45. Nel ricostruire gli eventi la società reclamante ha
dichiarato di essere partita alle ore 12,15 da Carpineto Romano per Fontana Liri con un tempo di
percorrenza previsto di circa un’ora e quindici minuti e quindi sarebbe giunta a destinazione alle
ore 13,30, di aver brevemente sostato intorno alle ore 12,45 all’entrata del casello autostradale di
Anagni per consentire a dei calciatori che avevano raggiunto il gruppo colà, di salire a bordo del
pullman ma che il mezzo aveva accusato una avaria al motore che non era ripartito dopo la sosta.
Avevano quindi richiesto l’intervento della società di noleggio dei pullman che però non aveva al
momento un altro mezzo disponibile e si era adoperata per reperire un meccanico che però
doveva partire da Monterotondo, ed infine, dopo che l’autista aveva provato del tutto per ripartire
avevano preso atto della situazione e chiamato la Polizia di Stato per far constatare l’occorso. La
Polizia giungeva poco dopo ma la pattuglia dichiarava di non poter verbalizzare in quanto la
competenza era limitata al tratto autostradale e quindi la stessa pattuglia chiamava i Carabinieri
che intervenivano poco dopo e redigevano la relazione di servizio in atti. Ritiene la Commissione
che, alla luce dei nuovi e probanti documenti che non erano a disposizione del Giudice di prime
cure la cui decisione appare adeguata ai documenti sino ad allora in atti, la causa di forza
maggiore sussista. Infatti l’orario di partenza del Pullman della squadra era nei limiti dell’orario
previsto per la gara ed il cronotachigrafo dimostra come il mezzo sia rimasto in avaria dopo circa
30’ minuti di viaggio ed un po’ meno della metà del percorso. Il tempo occorrente per far giungere
un numero di autovetture adeguato da Carpineto Romano a quel punto non era compatibile con la
possibilità di raggiungere il campo di Fontana Liri in tempo, considerando che tra i tentativi di far
ripartire il mezzo ed il tempo occorrente per reperire almeno quattro o cinque autovetture per
trasportare i calciatori si sarebbe perso almeno trenta – quaranta minuti. La documentazione in
atti, oltre a dimostrare tempi e modi dell’avaria in modo pressoché cronometrico, dimostra anche
che la società si attivò per reperire un pullman alternativo con la società di noleggio, senza
successo. In sostanza, considerando che si giocava di giorno feriale ed in località distante si può
affermare che l’avaria del mezzo di trasporto della squadra, avvenuta pressoché a metà strada, ha
costituito una causa di forza maggiore apprezzabile e che va dichiarata, comportando quindi la
ripetizione della gara.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società SEMPREVISA annullando l’ammenda di € 2.000
dando mandato al C.R. Lazio per la ripetizione della gara.
La tassa reclamo va restituita.
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