COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRICTENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CICERONE MARCO TULLIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 11 DEL 25.10.2012 (Gara: BRICTENSE – STIMIGLIANO 1969 del 19.10.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRICTENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CICERONE MARCO TULLIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 11 DEL 25.10.2012 (Gara: BRICTENSE – STIMIGLIANO 1969 del 19.10.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante chiede una riduzione della squalifica in oggetto assumendo che il CICERONE si sia limitato soltanto a lanciare platealmente a terra la fascia di capitano, senza indirizzarla contro l’arbitro, pur riconoscendo le frasi ingiuriose pronunciate dal medesimo. Pertanto richiede la riduzione della sanzione. Esaminati gli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata, da cui si ricava, oltre alle ingiurie pronunciate in più occasioni dal calciatore, anche il lancio della fascia di capitano che raggiungeva il viso dell’arbitro causandogli fastidio ad un occhio. Tenuto conto di alcune argomentazioni poste in essere dalla reclamante, che possono essere prese in considerazione, per il fatto che si è trattato di un plateale gesto di protesta, concretizzatosi con il lancio della fascia da parte del capitano CICERONE che ha raggiunto l’arbitro; Ritenuto che la squalifica inflitta in rapporto all’entità degli episodi addebitati, può essere lievemente ridimensionata, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il reclamo in oggetto e per l’effetto di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore CICERONE MARCO TULLIO al 30 giugno 2013. La tassa reclamo va restituita.
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