COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ D.L.F. CIVITAVECCHIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1° MARZO 2013 A CARICO DELL’ALLENATORE PETROVICH RASKO ADOTTATO DAL GIUCICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30SGS DEL 25.10.2012 (Gara: CIVITAVECCHIA 1920 – D.L.F. CIVITAVECCHIA del 25.10.2012 – Campionato Giovanissimi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ D.L.F. CIVITAVECCHIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 1° MARZO 2013 A CARICO DELL’ALLENATORE PETROVICH RASKO
ADOTTATO DAL GIUCICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.
30SGS DEL 25.10.2012
(Gara: CIVITAVECCHIA 1920 – D.L.F. CIVITAVECCHIA del 25.10.2012 – Campionato
Giovanissimi Regionali)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata la Società interessata, osserva:
la ricorrente ha lamentato la eccessività della sanzione, dal momento che l’allenatore PETROVICH
avrebbe soltanto protestato nei confronti dell’arbitro, se pur in maniera veemente.
Dal rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta
che il PETROVICH, dopo la concessione di una rete alla squadra avversaria, aveva rivolto al
Direttore di gara ripetuti insulti e, successivamente, dopo essere stato allontanato dal campo,
aveva rivolto allo stesso pesanti e gravi minacce, avvicinandosi a lui con atteggiamento ostile; egli
aveva poi reiterato le offese e le minacce sia dalla zona degli spogliatoi che dalla tribuna.
Questa Commissione ritiene tuttavia di ridurre parzialmente la sanzione, in quanto deve escludersi
ogni intento di natura violenta da parte dell’interessato, il quale, in effetti, si è reso responsabile
soltanto di una serie di invettive e minacce, rivolte all’arbitro con toni e modi particolarmente
accesi.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico dell’allenatore PETROVICH
RASKO dal 1°.3.2013 al 28.2.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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