COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012 (Gara: FIUMICINO – CITTA’ DI FIUMICINO del 28.10.2012 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012
(Gara: FIUMICINO – CITTA’ DI FIUMICINO del 28.10.2012 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
la Società CITTA’ DI FIUMICINO proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo che
condannava la suddetta Società ad una ammenda di € 700,00 per lancio di petardi dei propri
sostenitori, ripetuti insulti e minacce all’assistente di gara che veniva raggiunto da numerosi sputi
sia al corpo che al viso.
Dagli atti di gara ed in particolare dal referto dell’assistente Sig. ALBERTO NOCE, emerge che il
petardo lanciato al 46mo del II tempo, ha causato dolore lieve ma intenso al sig. NOCE, e tale
petardo è stato lanciato dai sostenitori del FIUMICINO CALCIO e non da quelli del CITTA’ DI
FIUMICINO.
Risulta invece confermato dagli atti di gara che i numerosi insulti, le minacce e soprattutto i
molteplici sputi al corpo ed al viso di uno degli assistenti, siano attribuibili al comportamento dei
sostenitori della città reclamante ma che tuttavia l’ammenda, alla luce di quanto sopra, possa
essere lievemente ridimensionata.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo della Società CITTA’ DI FIUMICINO e, per l’effetto, riduce
l’ammenda ad € 500,00, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.
La tassa reclamo va restituita.
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