COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012 (Gara: FIUMICINO – CITTA’ DI FIUMICINO del 28.10.2012 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012 (Gara: FIUMICINO – CITTA’ DI FIUMICINO del 28.10.2012 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la Società CITTA’ DI FIUMICINO proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo che condannava la suddetta Società ad una ammenda di € 700,00 per lancio di petardi dei propri sostenitori, ripetuti insulti e minacce all’assistente di gara che veniva raggiunto da numerosi sputi sia al corpo che al viso. Dagli atti di gara ed in particolare dal referto dell’assistente Sig. ALBERTO NOCE, emerge che il petardo lanciato al 46mo del II tempo, ha causato dolore lieve ma intenso al sig. NOCE, e tale petardo è stato lanciato dai sostenitori del FIUMICINO CALCIO e non da quelli del CITTA’ DI FIUMICINO. Risulta invece confermato dagli atti di gara che i numerosi insulti, le minacce e soprattutto i molteplici sputi al corpo ed al viso di uno degli assistenti, siano attribuibili al comportamento dei sostenitori della città reclamante ma che tuttavia l’ammenda, alla luce di quanto sopra, possa essere lievemente ridimensionata. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo della Società CITTA’ DI FIUMICINO e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 500,00, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza. La tassa reclamo va restituita.
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