COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASILINA B.C.C.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE D’ADAMO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38SGS DEL 15.11.2012 (Gara: PRO ROMA – CASILINA B.C.C.R. del 10.11.2012 – Campionato Giov.mi Reg. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASILINA B.C.C.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE D’ADAMO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38SGS DEL 15.11.2012 (Gara: PRO ROMA – CASILINA B.C.C.R. del 10.11.2012 – Campionato Giov.mi Reg. Fascia B) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con cui la Società CASILINA B.C.C.R. chiede l’annullamento del provvedimento a carico del proprio calciatore, in quanto la frase di stampo razzista non avrebbe potuto essere diretta ad un avversario in quanto nella Società PRO ROMA non partecipano calciatori di colore. Sentito l’arbitro, in sede di supplemento di referto, il quale ha precisato che la frase del calciatore D’ADAMO era rivolta ad un proprio compagno di squadra di colore, il che ovviamente non modifica minimamente la gravità del comportamento del citato calciatore. Tutto quanto sopra detto e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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