COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 05.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO CINQUINA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM.UFF. 78 DELL’8-11- 2012 IN MERITO ALLA GARA VALLE USTICA VICOVARO-ATLETICO CINQUINA DEL 4-11- 2012 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 05.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO CINQUINA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM.UFF. 78 DELL’8-11- 2012 IN MERITO ALLA GARA VALLE USTICA VICOVARO-ATLETICO CINQUINA DEL 4-11- 2012 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Con la decisione impugnata, il Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara in epigrafe. Nelle motivazioni della decisione veniva precisato che l’Arbitro aveva fatto rilevare nel referto di aver ammonito per la seconda volta al 43’ minuto del secondo tempo il calciatore Magini Andrea della società Valle Usitca Vicovaro, omettendo per errore di espellerlo dal campo, in quanto non aveva rilevato al momento di averlo già ammonito nel corso del primo tempo, accorgendosi poi dell’errore solo nel suo spogliatoio a fine gara. Riteneva il Giudice che la partecipazione alla gara del calciatore Magini per i restanti minuti del tempo regolamentare e per i minuti di recupero, aveva determinato una irregolarità della stessa e quindi doveva disporsi la ripetizione ai sensi dell’articolo 17 comma 4 del CGS. Avverso la decisione reclama l’Atletico Cinquina rilevando come, al momento dell’episodio, si trovasse già in vantaggio con il punteggio di 1 a 0, punteggio che poi era rimasto invariato sino al termine dell’incontro e quindi la mancata espulsione del calciatore Magini, pur avvantaggiando il Valle Ustica Vicovaro, non aveva determinato una modifica del risultato a favore della stessa e quindi era rimasta ininfluente ai fini della regolarità della gara. Controdeduce il Valle Ustica Vicovaro rilevando come, nel determinarsi la sussistenza di fatti che possano aver influenzato il regolare svolgimento della gara, non deve farsi riferimento al risultato finale della gara, ma alla concreta influenza che questi possano avere avuto sul regolare andamento della contesa ed, in tal senso, la mancata espulsione di un calciatore per doppia ammonizione ha sempre determinato una decisione di ripetizione della gara ritenuta irregolare. Il reclamo è infondato. La disposizione citata, articolo 17 comma 4 del CGS, collega la decisione di far ripetere la gara a fatti e circostanze che, non valutabili strettamente con criteri tecnici, ne abbiano determinato l’irregolare svolgimento. Come si vede non vi è alcun collegamento tra lo svolgimento della gara ed il suo risultato, essendo evidente che una gara che si è svolta irregolarmente ben può determinare alla fine un risultato che, astrattamente ragionando, può non aver favorito chi si è giovato in qualche modo dell’evento irregolare. In buona sostanza il legislatore sportivo non ha richiesto al Giudice di effettuare un doppio scrutinio di irregolarità, svolgimento e risultato, ma un’unica analisi sulla incidenza o meno dell’irregolarità sul regolare svolgimento della gara. In tal senso, nel caso di mancata espulsione o di irregolare sostituzione, la Giurisprudenza sportiva ha giudicato irrilevante l’irregolarità quando questa si sia protratta per un lasso di tempo molto limitato, nel quale, in buona sostanza, non sia avvenuto nulla di rilevante nella gara. Nel caso che ci occupa, invece, l’utilizzo “illegittimo” del calciatore Magini si è protratto per ben sette minuti (2 di gioco effettivo e 5 di recupero) sino al termine della gara. L’irregolarità è stata quindi sicuramente influente e tanto basta per determinarne la ripetizione. La decisione del Giudice Sportivo è stata quindi corretta ed ancorata alla lettera ed allo spirito della norma e va integralmente confermata. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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