COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012 (Gara: FORTITUDO CALCIO ROMA – MORENA del 28.10.2012 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI AMMENDA DI € 500,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012
(Gara: FORTITUDO CALCIO ROMA – MORENA del 28.10.2012 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
nel reclamo a margine, la Società FORTITUDO CALCIO ROMA contesta la decisione con cui il
Giudice Sportivo Territoriale le ha comminato l’ammenda di € 500,00, a causa delle espressioni
spregiative rivolte all’arbitro da propri sostenitori per la sua nazionalità.
La ricorrente sostiene che nessuno dei propri tifosi, abbia rivolto la benché minima frase di ingiuria
e scherno al Direttore di gara, della cui nazionalità, dichiara che gli stessi e se medesima , erano
totalmente all’oscuro.
Per tali motivi, la Società FORTITUDO CALCIO ROMA conclude con la richiesta di annullamento
della sanzione.
Sono stati letti gli atti ufficiali, dai quali si rileva inequivocabilmente il comportamento dei sostenitori
della reclamante, i quali, come risulta dal tenore delle frasi, ben conoscevano l’origine nazionale
del Direttore di gara.
Tanto premesso, considerate prive di fondamento le doglianze della ricorrente e pienamente
adeguata la pena pecuniaria
DELIBERA
Di respingere il reclamo della Società FORTITUTO CALCIO ROMA confermando la sanzione
impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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