COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’ AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 14.11.2012 (Gara: ANITRELLA – MONTEROTONDO LUPA dell’11.11.2012 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’ AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 14.11.2012 (Gara: ANITRELLA – MONTEROTONDO LUPA dell’11.11.2012 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; osservato che il reclamo proposto dalla Società ANITRELLA è stato trasmesso a questo Organo di Giustizia Sportiva il giorno 22.11.2012, oltre il termine previsto dall’art. 46 comma 4 del C.G.S., che stabilisce che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare; tenuto conto, quindi, che quanto evidenziato nel reclamo proposto non può essere preso in considerazione, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va addebitata.
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