COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE CAROSI LUCIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 SGS DEL 15.11.2012 (Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – FIANO ROMANO dell’11.11.2012 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE CAROSI LUCIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 SGS DEL 15.11.2012 (Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – FIANO ROMANO dell’11.11.2012 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società FIANO ROMANO, riconducendo il comportamento del CAROSI a semplici proteste, chiede una significativa riduzione della sanzione. Considerato che dall’esame del referto arbitrale, si rileva ben altro comportamento del citato allenatore: allontanamento per proteste, atteggiamento minaccioso e frasi offensive all’arbitro, ripetute da fuori il recinto di gioco, nonché indebito ingresso nello spogliatoio arbitrale a dine gara e condotta provocatoria nei confronti dell’arbitro stesso. Tenuto conto dell’insussistenza delle lamentele della reclamante, smentite dal contenuto degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, nonché dell’adeguatezza della sanzione inflitta, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società FIANO ROMANO e di confermare, quindi, la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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