COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVEVRSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DOMINICI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 SGS DELL’15.11.2012 (GARA: SANSA F.C. – LA SABINA dell’11.11.2012 – Campionato Allievi Provinciali Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVEVRSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DOMINICI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 SGS
DELL’15.11.2012
(GARA: SANSA F.C. – LA SABINA dell’11.11.2012 – Campionato Allievi Provinciali Fascia
B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società in epigrafe, con il reclamo in titolo, intende contestare la gravità della pena irrogata nei
riguardi del proprio tesserato DOMINICI, specificando come il gesto per cui lo stesso è stato
sanzionato, in realtà non si è mai verificato. Ciò in quanto, il calciatore si è limitato ad effettuare
vivaci proteste nei confronti dell’arbitro, peraltro, sanzionate con provvedimento di espulsione in
seguito al quale ne sono scaturite effettivamente altre, ma assolutamente mai sfociate in alcun
contatto con l’arbitro. Ritiene pertanto la ricorrente che sia stato adottato un metro punitivo
sproporzionato rispetto a quanto realmente accaduto.
Sulla base del referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte primaria di prova, si evince di
contro la sussistenza del comportamento ingiurioso ed offensivo del DOMINICI nonché il
compimento del gesto, così come affermato dal Direttore di gara; conseguentemente appaiono
pienamente provate le responsabilità del calciatore.
Ciò nonostante, in considerazione del fatto che l’arbitro non ha lamentato alcun danno o
conseguenza psicofisica, si reputa che – pur nella deprecabilità del comportamento generale
tenuto dal DOMINICI – la sanzione debba essere più propriamente giudicata attraversi i parametri
adottati da questa Commissione in relazione a fattispecie analoghe e conseguentemente
ridimensionata entro limiti di minore entità.
Tutto ciò premesso e valutato, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento e, per l’effetto, ridurre la squalifica del calciatore
DOMINICI ANTONIO da 6 a 4 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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