COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE LOVISETTO EZIO FINO AL 30.6.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 26.10.2012 (Gara: ALBALONGA – TERRACINA del 24.10.2012 – Coppa Italia Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
INIBIZIONE DEL DIRIGENTE LOVISETTO EZIO FINO AL 30.6.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 26.10.2012
(Gara: ALBALONGA – TERRACINA del 24.10.2012 – Coppa Italia Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
la Società TERRACINA CALCIO ha interposto reclamo avendo la decisione con cui il Giudice
Sportivo Territoriale ha inibito, come in titolo, il Dirigente EZIO LOVISETTO per essersi reso
protagonista del lancio di acqua e, successivamente, della borraccia che la conteneva, contro un
assistente arbitrale, a fine gara.
La reclamante sostiene l’assoluta estraneità del LOVISETTO al citato episodio, affermando la non
veridicità del referto arbitrale e segnalando, altresì, che l’arbitro, dopo l’accaduto, avrebbe
convocato il capitano della Società TERRACINA nel proprio spogliatoio e lo avrebbe minacciato di
attribuirgli la responsabilità del gesto se non avesse comunicato il nominativo dell’autore, tutto ciò
in presenza di un rappresentante delle Forze dell’Ordine.
In conclusione, la Società ricorrente, ribadendo la carenza di elementi veritieri negli atti ufficiali
circa l’identificazione del LOVISETTO quale autore del gesto, chiede l’annullamento dell’inibizione
nei suoi confronti.
Tale posizione è stata confermata ed insistita in sede di audizione, sia da parte del legale che ha
rappresentato la Società che dallo stesso LOVISETTO.
Quanto desunto dalla reclamante è smentito dal contenuto degli atti ufficiali, che presentano una
descrizione dei fatti totalmente diversa.
Mentre l’arbitro e i due suoi assistenti raggiungevano lo spogliatoio, uno di essi, da dietro, veniva
attinto da acqua e, immediatamente dopo, era colpito al viso da una borraccia vuota che gli
causava leggero gonfiore ed arrossamento ad un occhio.
Il responsabile di tale gesto veniva individuato dall’arbitro nel dirigente LOVISETTO, in quanto il
Direttore di gara gli era posizionato di fronte.
L’arbitro stesso ha quindi redatto il proprio referto narrando i fatti come sopra rappresentato.
Nel referto non c’è traccia della convocazione del capitano nello spogliatoio arbitrale.
E’ stato, comunque, sentito l’arbitro il quale, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato il
contenuto del referto, ribadendo di non aver alcun dubbio circa l’identità del dirigente LOVISETTO
quale autore del gesto, specificandone alcuni tratti somatici, come la capigliatura e i baffi bianchi,
già noti a questo Organo di Giustizia Sportiva in sede di audizione.
Riguardo alla convocazione del capitano, l’arbitro ha precisato che lo stesso era stato invitato nel
proprio spogliatoio per sottoscrivere la distinta di gara in luogo del LOVISETTO, considerato
allontanato e che erano presenti nel locale, oltre due Assistenti, solamente il Dirigente della
squadra avversaria.
Alla luce di quanto sopra e alle successive dichiarazioni dell’arbitro che confermano il contenuto
del referto e smentiscono le presunte minacce del Direttore di gara al capitano della Società
TERRACINA, questo Organo di Giustizia Sportiva non può che ritenere infondate le doglianze
della reclamante e adeguata la sanzione inflitta, per cui
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società TERRACINA CALCIO e di confermare la decisione
impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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