COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. ORATORIANA VITTUONE Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 3-11-2012 tra Oratoriana Vittuone / Parabiago C.U. n. 22 della Delegazione di Legnano datato 15-11-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società POL. ORATORIANA VITTUONE Camp. Juniores Prov. Gir. B
Gara del 3-11-2012 tra Oratoriana Vittuone / Parabiago
C.U. n. 22 della Delegazione di Legnano datato 15-11-2012
La Società POL. ORATORIANA VITTUONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3, lamentando che le sostituzioni riportate nel referto arbitrale non erano corrette, anche se aveva firmato il rapportino arbitrale al termine della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha confermato che la società reclamante ha effettuato le seguenti sostituzioni: il n. 6 con il n. 18; il n. 10 con il n. 14; il n. 4 con il n. 17; il n. 7 con il n. 16.
Pertanto la società reclamante, come indicato dal GS, nel provvedimento impugnato ha schierato, calciatori fuori quota in misura superiore a quella consentita.
Il reclamo proposto non può quindi trovare accoglimento, considerato che le circostanze in esso dedotte sono state smentite dall'arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T.
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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