COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC PASSIRANA Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 18-11-2012 tra AC Passirana / Victor C.U. n. 23 della Delegazione di Legnano datato 22-11-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società AC PASSIRANA Camp. Allievi Prov. Gir. A
Gara del 18-11-2012 tra AC Passirana / Victor
C.U. n. 23 della Delegazione di Legnano datato 22-11-2012
La Società AC PASSIRANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3, l'ammenda di 150,00 Euro, l'inibizione al dirigente AGOSTO Giuseppe sino al 19.12.2012 e la squalifica per una ulteriore gara al calciatore IAFANO Manuel, lamentando che il calciatore IAFANO ha giocato in posizione regolare in quanto la squalifica comminata dal GS e pubblicata sul CU n. 22 del 15.11.2012 era ingiusta per scambio di persona.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento in quanto dopo che nel CU n. 22 del 15.11.2012 era stato pubblicato il provvedimento di squalifica del calciatore, IAFANO, la società reclamante non poteva impiegare il suddetto calciatore nella partita successiva.
Pertanto, il provvedimento impugnato è corretto e merita di essere confermato.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T.
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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