COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 37/A A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO SICILIA (PA), avverso squalifica per tre gare del calciatore Dragna Gaetano – Gara Allievi regionali girone B Punto Rosa / Calcio Sicilia del 07/11/2012 – C.U. n° 174 sgs37 del 09/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 37/A
A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO SICILIA (PA), avverso squalifica per tre gare del calciatore Dragna Gaetano – Gara Allievi regionali girone B Punto Rosa / Calcio Sicilia del 07/11/2012 - C.U. n° 174 sgs37 del 09/11/2012.
La A.S.D. Pol. Calcio Sicilia, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe che ritiene sproporzionata rispetto alle effettive e concrete conseguenze della condotta tenuta dal calciatore incolpato. Chiede pertanto la riforma e riduzione della sanzione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito il difensore della reclamante ed esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che al 41° del 2° tempo l’arbitro ha annotato l’espulsione del calciatore Dragna Gaetano in quanto il predetto “colpiva intenzionalmente un avversario con una gomitata al volto, senza tuttavia causare conseguenze gravi”.
I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodio che a giudizio di questa decidente non può considerarsi nell'ambito di manifestazioni agonistiche involontarie, posto che il direttore di gara ha evidenziato l'intenzionalità del gesto non regolamentare. Per la qual cosa non appaiono rilevanti le considerazioni difensive circa la mancanza di conseguenze e il, seppur plausibile, dichiarato ravvedimento del calciatore.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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