COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 36/A S.C. AVERNA A.S.D. (CL), avverso squalifica per sei gare del calciatore Musarra Biagio – Gara Campionato Allievi Averna A.S.D./A.C.D. Don Carlo Lauri del 03/11/2012 – C.U. n° 171 sgs36 del 08/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 36/A
S.C. AVERNA A.S.D. (CL), avverso squalifica per sei gare del calciatore Musarra Biagio – Gara Campionato Allievi Averna A.S.D./A.C.D. Don Carlo Lauri del 03/11/2012 - C.U. n° 171 sgs36 del 08/11/2012.
La S.C. Averna A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe, fornendo una versione riduttiva dei fatti addebitati al calciatore Musarra Biagio e chiedendo per l'effetto una diminuzione della squalifica “assolutamente sproporzionata all'espulsione ed ai fatti avvenuti”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara che secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 1.1. C.G.S. va posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 14° del secondo tempo l’arbitro ha assunto il provvedimento di espulsione del calciatore Musarra perché il predetto lo prendeva per la giacca della divisa, strattonandolo durante una protesta.
I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non possono indurre ad una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodio che aldilà della concitazione del momento si caratterizza per una sua particolare aggressività estrinseca, in uno alla manifestazione di protesta già di per sé non consentita, alla quale nessun altro calciatore appare peraltro avere dato alcun seguito.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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