COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 19/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GARGANO GIUSEPPE (Presidente ASD Stella D’Oriente) Sig. SARDISCO COSIMO (Dirigente ASD Stella D’Oriente) A.S.D. STELLA D’ORIENTE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 19/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GARGANO GIUSEPPE (Presidente ASD Stella D’Oriente) Sig. SARDISCO COSIMO (Dirigente ASD Stella D’Oriente) A.S.D. STELLA D’ORIENTE La Procura Federale, con nota 2284/1011 pf11-12 GR/mg del 22/10/2012 ha deferito il sig. Gargano Giuseppe ai sensi dell’art.1 comma 1 C.G.S., per avere falsamente attestato, con la sottoscrizione della distinta della gara Città di Bagheria – Stella D’Oriente del 18.02.2012, la presenza tra i convocati del tecnico sig. Quaranta Giuseppe che era, invece, impegnato nella qualità di calciatore nel contemporaneo incontro del Campionato di 1^ Categoria Aurora Rossa – Stella D’Oriente disputato a Campofelice di Roccella; ha deferito, inoltre, il sig. Sardisco Salvatore dirigente della medesima società per la violazione dell’obbligo di presentarsi dinanzi agli organi della giustizia sportiva ai sensi dell’art.1 comma 3 C.G.S. nonché la società Stella D’Oriente per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente. All’udienza dibattimentale è comparso soltanto il sig. Sardisco Cosimo,il quale ha chiesto di essere prosciolto, non essendo stato posto a conoscenza delle convocazioni omesse. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del Presidente della Stella D’Oriente, sig. Gargano Giuseppe la sanzione di mesi 6 di inibizione , a carico del Dirigente della Stella D’Oriente sig. Sardisco Cosimo la sanzione di mesi 3 di inibizione e l’ammenda di € 300,00 a carico della società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i deferiti sia responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che è provato in maniera inequivocabile, risultando per tabulas, che il tecnico sig. Quaranta Giuseppe risultava iscritto contemporaneamente quale tecnico nella gara Città di Bagheria – Stella D’Oriente e quale calciatore nella gara Aurora Rossa – Stella D’Oriente alla quale peraltro partecipava. Il sig. Sardisco Cosimo, di contro, benchè regolarmente convocato per i giorni 24 e 31 luglio 2012 per essere ascoltato dal collaboratore della Procura Federale, non si presentava né adduceva un valido motivo per giustificare la propria assenza. Va aggiunto in proposito che la società convenuta non ha fatto presente di avere omesso di informare il predetto sig. Sardisco delle convocazioni di che trattasi; di contro va rilevato che alla convocazione del 24 luglio 2012, che riguardava non soltanto il sig. Sardisco, gli altri convocati Sigg.ri Quaranta e Ruggieri si presentavano regolarmente. Peraltro le modalità di convocazione del sig. Sardisco appaiono in linea con la normativa regolamentare. Acclarata quindi la responsabilità dei sigg.ri Gargano Giuseppe e Sardisco Cosimo consegue la responsabilità diretta ed oggettiva a carico della loro società di appartenenza ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale Visti gli artt. 1 comma 1 e 19 comma 1 lett. f) CGS, inibisce il sig. Gargano Giuseppe per mesi tre; Visti gli artt. 1 comma 3 e 19 comma 1 lett. f) CGS, inibisce il sig. Sardisco Cosimo per mesi uno; Visti gli artt 4 commi 1 e 2 e 18 comma 1 lett. b) CGS applica all’ASD Stella D’Oriente l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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