COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 18/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. CIAPPAZZI La Procura Federale, con nota 2279/558 pf11-12 SS/mg del 22/10/2012 ha deferito la società A.S.D. Ciappazzi ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alla violazione ascritte al sig. Costa Ignazio.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 18/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. CIAPPAZZI La Procura Federale, con nota 2279/558 pf11-12 SS/mg del 22/10/2012 ha deferito la società A.S.D. Ciappazzi ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alla violazione ascritte al sig. Costa Ignazio. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione dell’ammenda di € 400,00 a carico della società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che la società deferita sia responsabile di quanto ascrittogli. In particolare si evidenzia che risulta provato in maniera inequivocabile che il sig. Costa Ignazio, allenatore di base, è stato inserito nei fogli censimento 2010-2011 e 2011-2012 della società A.S.D. Ciappazzi quale membro del Consiglio Direttivo con funzioni di cassiere oltre ad essere iscritto in distinta quale dirigente accompagnatore nella gara del 31/10/2011 e quale addetto all’arbitro nella gara del 06/01/2011, senza che lo stesso avesse richiesto preventivamente la necessaria sospensione dall’albo tecnico per assumere la qualifica dirigenziale tal che è stato deferito alla compente commissione disciplinare. Da ciò consegue la responsabilità oggettiva a carico della rispettiva società di appartenenza ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale Visti gli artt 4 comma 2 e 18 comma 1 lett. b) C.G.S. applica all’A.S.D. Ciappazzi l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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