COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 50/A G.S.D. LAMPEDUSA CALCIO, appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0–3 – Gara 1^ categoria Città Isola delle Femmine/Lampedusa del 21/10/2012 – C.U. n° 161 del 02/11/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 50/A G.S.D. LAMPEDUSA CALCIO, appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0–3 - Gara 1^ categoria Città Isola delle Femmine/Lampedusa del 21/10/2012 - C.U. n° 161 del 02/11/2012. Il G.S.D. Lampedusa Calcio, con raccomandata del 19/11/2012 propone appello avverso i provvedimenti indicati in epigrafe. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che l’appello in questione è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo perché è stato proposto oltre i termini di cui all’art. 46 comma 4 C.G.S. il quale prevede che i reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo devono essere proposti entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In secondo luogo detto reclamo è inammissibile in quanto è stata violata la norma di cui all’art. 46 comma 5 C.G.S., in quanto non risulta inviata unitamente al reclamo la ricevuta comprovante l’invio dei motivi alla controparte. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto; dispone addebitarsi la tassa non versata (€ 130.00).
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