COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°42/A A.S.D. MONREALE CALCIO (PA), avverso squalifica per tre gare calciatore Sig. Gabriele Sansone – Gara Campionato Eccellenza Monreale Calcio/Folgore Selinunte del 18/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°42/A
A.S.D. MONREALE CALCIO (PA), avverso squalifica per tre gare calciatore Sig. Gabriele Sansone - Gara Campionato Eccellenza Monreale Calcio/Folgore Selinunte del 18/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Monreale Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, che ritiene sproporzionata.
In particolare la reclamante sostiene che il calciatore in questione non ha esercitato il contegno gravemente offensivo che gli è stato addebitato, come a suo dire risulterebbe dalla lettura degli atti di gara.
I motivi di difesa sopra enunciati sono stati riaffermati dalla ricorrente intervenuta alla odierna udienza dibattimentale a mezzo procuratore.
Osservando preliminarmente che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, questa Commissione Disciplinare Territoriale non può fare a meno di rilevare nel merito la parziale fondatezza dell'appello.
Emerge infatti che il calciatore, all'atto della seconda ammonizione, reagiva con un unico insulto nei confronti del direttore di gara, quindi allontanandosi dal terreno di gioco.
La sanzione va pertanto contenuta come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale riforma dell'appello, dispone contenersi in due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Sig. Gabriele Sansone.
Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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