• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 40/A
A.S.D. SPORTING EUBEA (RG), avverso ammenda € 350,00, inibizione al Sig. Miano Giuseppe fino al 20/12/2012, squalifica per tre gare calciatori Dieli Vincenzo, Polizzi Emanuele e Varga Marius Augustin, squalifica per quattro gare calciatori Astorino Gabriele e Randazzo Michele, squalifica per sei gare calciatore Lo Greco Ivan, squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Brullo Vincenzo.
Gara Campionato 1^ categoria Sporting Eubea / Nuova Kamarinense del 11/11/2012 – C.U. N° 189 del 16/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 40/A
A.S.D. SPORTING EUBEA (RG), avverso ammenda € 350,00, inibizione al Sig. Miano Giuseppe fino al 20/12/2012, squalifica per tre gare calciatori Dieli Vincenzo, Polizzi Emanuele e Varga Marius Augustin, squalifica per quattro gare calciatori Astorino Gabriele e Randazzo Michele, squalifica per sei gare calciatore Lo Greco Ivan, squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Brullo Vincenzo.
Gara Campionato 1^ categoria Sporting Eubea / Nuova Kamarinense del 11/11/2012 – C.U. N° 189 del 16/11/2012.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Sporting Eubea, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate, chiedendo la riduzione delle sanzioni dell'ammenda e delle squalifiche a carico dei calciatori Brullo, Lo Greco, Astorino e Varga e chiedendo invece l'annullamento delle sanzioni a carico dei calciatori Randazzo, Dieli e Polizzi e del dirigente Miano. In particolare la reclamante, qui in estrema sintesi, ritiene contraddittorie, imprecise ed inesatte le asserzioni espresse dall'arbitro in referto e le ritiene “non capaci a fondare le sanzioni irrogate e comunque di giustificare la particolare severità delle stesse”.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 CGS il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tuttavia, sentita la richiedente Società appellante in udienza anche a mezzo del proprio difensore e quindi l'arbitro (assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Giuseppe La Cara), al quale sono state sottoposte diverse fotografie al fine di procedere ad un riconoscimento relativamente ai calciatori oggetto di più gravi squalifiche, questa Commissione ritiene che alcune delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale possano trovare annullamento o revisione.
In particolare, per ciò che concerne i fatti svoltisi a fine gara e addirittura quando l'arbitro si accingeva a lasciare l'impianto sportivo, vanno confermate le sanzioni dell'ammenda di € 350,00 a carico della società e l'inibizione a carico del dirigente Miano Giuseppe, per le motivazioni indicate in primo grado. Va altresì confermata la sanzione della squalifica a carico del calciatore Lo Greco e quelle a carico dei calciatori Dieli, Polizzi e Varga, a conferma della validità di una di per sé già efficace individuazione degli stessi e delle condotte esercitate, ai fini di regolamento.
Va di contro ridotta la squalifica a carico del calciatore Brullo Vincenzo, apparendo la descrizione fattuale carente per ottenersi una più precisa valutazione della coscienza e volontà di procurare il danno, svincolata da altre circostanze riconducibili a fattispecie irriguardose. Va infine revocata la squalifica assunta a carico del calciatore Randazzo Michele, posto che lo stesso non è stato identificato dall'arbitro in sede di ricognizione fotografica e posto che l'indicazione che lo stesso ha dato in referto circa l'identità del predetto appare dubbia procedendo ad una valutazione del contesto dei fatti e ad una ricostruzione degli stessi secondo la tempistica individuabile dalla lettura degli atti ufficiali.
Il mancato riconoscimento del calciatore Astorino induce a ritenere sanzionabili soltanto le condotte non regolamentari dallo stesso assunte all’uscita dal terreno di gioco.
Avendo infine l'arbitro proposto denuncia-querela per i danni occorsi alla sua autovettura senza preventiva autorizzazione, con ciò apparendo violata la clausola compromissoria, si trasmettono gli atti alla Procura Federale per quanto eventualmente di competenza.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello:
Annulla la sanzione a carico del calciatore Randazzo Michele; contiene in tre gare la sanzione a carico del calciatore Astorino Gabriele; contiene altresì fino al 31/03/2013 la sanzione a carico del calciatore Brullo Vincenzo. Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti.
Per l’effetto, senza addebito di tassa.
Dispone altresì la trasmissione della denuncia-querela alla Procura Federale per quanto di competenza.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 40/A
A.S.D. SPORTING EUBEA (RG), avverso ammenda € 350,00, inibizione al Sig. Miano Giuseppe fino al 20/12/2012, squalifica per tre gare calciatori Dieli Vincenzo, Polizzi Emanuele e Varga Marius Augustin, squalifica per quattro gare calciatori Astorino Gabriele e Randazzo Michele, squalifica per sei gare calciatore Lo Greco Ivan, squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Brullo Vincenzo.
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