COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.31/A U.S.D. Calatafimi Don Bosco (TP) avverso squalifiche calciatori Giurintano Valerio (sino al 31/12/2013), Capitano Davide e Messina Antonino (entrambi 3 gare) – Gara campionato 1^ categoria girone A U.S.D. Calatafimi Don Bosco/Pol. Bonagia S.Andrea del 31/10/2012 – Comunicato Ufficiale 161 del 02/11/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.31/A
U.S.D. Calatafimi Don Bosco (TP) avverso squalifiche calciatori Giurintano Valerio (sino al 31/12/2013), Capitano Davide e Messina Antonino (entrambi 3 gare) – Gara campionato 1^ categoria girone A U.S.D. Calatafimi Don Bosco/Pol. Bonagia S.Andrea del 31/10/2012 – Comunicato Ufficiale 161 del 02/11/2012
La società in epigrafe, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha inoltrato formale reclamo avverso le sanzioni determinate dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dei propri calciatori Giurintano Valerio, Capitano Davide e Messina Antonino, pubblicate sul C.U. 161/2012, sostenendo in via preliminare una condotta ostile dell’arbitro della gara, l’eccessività della sanzione nei confronti del calciatore Giurintano, nonché l’illegittimità di detta sanzione in relazione a quanto effettivamente accaduto.
In particolare, per quanto riguarda il calciatore Giurintano, la ricorrente sostiene che la sanzione irrogata è eccessiva anche in relazione ad altri più miti provvedimenti assunti per comportamenti analoghi a quelli contestati al proprio tesserato. Per quanto invece ai calciatori Capitano e Messina, entrambi sanzionati con provvedimento di squalifica per tre gare, la U.S.D. Calatafimi Don Bosco ha chiesto la riduzione delle sanzioni affermando che i due calciatori “non hanno mai usato termini minacciosi nei confronti dell’arbitro”.
I motivi di difesa sopra enunciati sono stati riaffermati dalla ricorrente intervenuta alla odierna udienza dibattimentale.
La commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti di gara ed i motivi del ricorso, preliminarmente evidenzia come il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (articolo 35 co. 1.1 C.G.S.)
Tuttavia, in relazione alla posizione del calciatore Giurintano, si ritiene che la sanzione a suo carico possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che la sua protesta è rimasta contenuta in un arco temporale breve riferito al solo momento della sua espulsione, che il suo gesto violento non ha causato alcuna conseguenza fisica a danno dell’arbitro, per l’analogia con altri similari provvedimenti in precedenza determinati dalla giustizia Sportiva.
Per quanto ai calciatori Capitano Davide e Messina Antonino, valutato quanto riferito dall’arbitro in relazione ai comportamenti oltraggiosi e genericamente minacciosi da questi ultimi assunti a fine gara nei suoi confronti, nonchè valutata la genericità dei motivi a discolpa addotti dalla ricorrente, si ritiene che le sanzioni adottate siano adeguate e non passibili di alcuna riduzione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone:
di limitare sino al 31/10/2013 la squalifica a carico del calciatore Giurintano Valerio, confermando i restanti provvedimenti a carico dei calciatori Capitano Davide e Messina Antonino.
Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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