COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare ITTIRI CALCIO ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 15.11.2012. Gara Ittiri Calcio / Sorso 1930 del 10.11.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare ITTIRI CALCIO ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 15.11.2012. Gara Ittiri Calcio / Sorso 1930 del 10.11.2012. La società Ittiri Calcio proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio calciatore Mudadu Roberto sino al 31.01.2013. Il Mudadu veniva sanzionato dal Giudice Sportivo perché dopo l’espulsione per doppia ammonizione, si avvicinava all’arbitro, lo spingeva e lo colpiva con due pugni alla spalla destra procurandogli un momentaneo forte dolore e dopo essere uscito dal terreno di gioco insultava e minacciava pesantemente il direttore di gara. La Commissione, esaminato il rapporto arbitrale dal quale si evince con assoluta chiarezza che il Mudadu volontariamente colpiva l’arbitro con due pugni alla spalla e che, successivamente lo minacciava e lo ingiuriava ripetutamente, ed esaminato il reclamo dell’Ittiri Calcio che assumeva che da parte del proprio tesserato non sia stato posto in essere alcun atto di violenza non avendo l’arbitro lamentato alcuna sofferenza, ma essendosi lo stesso limitato a proferire qualche espressione offensiva, ritiene che non possa, così come chiede la reclamante, ridurre la sanzione inflitta. Infatti il rapporto dell’arbitro anche in merito al comportamento successivo all’atto violento appare preciso e circostanziato per cui non può essere messo in alcun dubbio quanto riportato nel predetto atto. La Commissione, per quanto sopra esposto DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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